L’inarrestabile aumento del costo della vita figlio della ripresa post-COVID prima e della guerra in Ucraina poi, ha spinto l’esecutivo Draghi a licenziare un nuovo decreto-legge, con una serie di misure economiche volte a sostenere i portafogli dei cittadini. In continuità con il precedente D.L. “Aiuti”, il 10 agosto scorso è entrato in vigore il decreto non a caso ribattezzato “Aiuti-bis”.
Oltre al rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas, l’estensione dell’indennità una tantum di 200 euro, il rifinanziamento dei fondi rispettivamente per il “bonus trasporti” e per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, il Decreto “Aiuti-bis” contiene due importanti misure a livello pensionistico.
L’intento è quello di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, da un lato anticipando al 1° novembre prossimo il conguaglio della rivalutazione 2021 delle pensioni e, dall’altro, riconoscendo da ottobre 2022, in misura transitoria pari al 2%, la rivalutazione per l’anno corrente, altrimenti spettante dal 1° gennaio 2023.
In attesa dei necessari chiarimenti Inps, analizziamo le novità in dettaglio.
Pensioni in aumento da ottobre: la norma
L’articolo 21 del Decreto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022 numero 115) dal titolo “Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022” prevede due distinte misure che hanno lo scopo di contrastare gli “effettivi negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche”:
- L’anticipo al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni relativa all’anno 2021, corrispondente allo 0,2%;
- Il riconoscimento anticipato, a partire dal prossimo 1° ottobre, della rivalutazione delle pensioni 2022 (altrimenti decorrente dal 1° gennaio 2023) pari al 2%.
Conguaglio anticipato: cos’è e come funziona
Per far fronte all’aumento del costo della vita, l’articolo 21 del Decreto “Aiuti-bis” prevede innanzitutto di anticipare al 1° novembre 2022, le operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione 2021, altrimenti in programma a partire dal 1° gennaio 2023.
Dal momento che l’Inps ha applicato provvisoriamente, nel corso dell’anno corrente, una rivalutazione 2021 pari all’1,70%, rispetto a quella effettiva dell’1,90%, dal prossimo 1° novembre:
- Le pensioni subiranno un aumento dello 0,2%;
- L’aumento dello 0,2% riguarderà, retroattivamente, anche le prime dieci mensilità dell’anno, da gennaio ad ottobre.
A chi spetterà il conguaglio anticipato?
A differenza dell’aumento straordinario del 2% (come vedremo meglio poi) il conguaglio anticipato spetta senza alcun requisito economico.
Aumento anticipato del 2% sulle pensioni: cos’è e come funziona
La seconda misura prevista dall’articolo 21, riconosce ai pensionati che rispettano determinati requisiti economici, una rivalutazione straordinaria del 2%.
In sostanza viene anticipato alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (compresa la tredicesima) l’aumento delle pensioni, calcolato con riferimento all’anno corrente, altrimenti decorrente dal 1° gennaio 2023.
La rivalutazione sarà applicata con il sistema attualmente vigente, disciplinato dall’articolo 1, comma 478, della Legge 27 dicembre 2019 numero 160. Questo significa che l’incremento rispetterà i seguenti criteri di progressività:
- 100% dell’incremento per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps;
- 90% dell’incremento per le pensioni comprese tra quattro e cinque il trattamento minimo;
- 75% dell’incremento per le pensioni oltre cinque volte il trattamento minimo.
Si ricorda che con la Circolare del 28 febbraio 2022 numero 33 l’Inps ha fissato il trattamento minimo per l’anno corrente in 524,35 euro mensili.
L’articolo 21 prevede espressamente che l’aumento derivante dalla rivalutazione straordinaria del 2% non sarà considerato, per l’anno corrente, ai fini del “superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito”.
A quali pensioni spetta l’adeguamento anticipato?
La rivalutazione anticipata del 2% non sarà garantita a tutti i pensionati. Ne potranno beneficiare infatti quanti ricevono un trattamento pensionistico mensile pari o inferiore all’importo di 2.692,00 euro.
Nel caso in cui, tuttavia, il trattamento pensionistico complessivo sia al tempo stesso:
- Superiore al predetto importo di 2.692 euro;
- Inferiore al limite di cui sopra, aumentato della rivalutazione straordinaria del 2%;
il beneficiario ha comunque diritto alla rivalutazione anticipata “fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
Resta comunque fermo, conclude il comma 1, che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico di riferimento sarà considerato al netto della rivalutazione straordinaria la quale, comunque, cesserà di avere effetto al 31 dicembre prossimo.
Cosa accadrà nel 2023?
In attesa dei chiarimenti Inps, la rivalutazione straordinaria (anticipata) del 2%, sarà riassorbita da quella calcolata con riferimento all’anno corrente, decorrente dal prossimo 1° gennaio.
Cos’è la perequazione automatica?
L’istituto della perequazione automatica risponde alla necessità di adeguare l’importo delle pensioni all’aumento del costo della vita. L’applicazione è garantita a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, nonché dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive.
Ad essere interessate dalla perequazione sono le pensioni dirette e quelle ai superstiti (come la pensione di reversibilità e la pensione indiretta), indipendentemente dal fatto che siano integrate al trattamento minimo.
L’adeguamento dei trattamenti pensionistici avviene al primo gennaio di ogni anno, in base agli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertati dall’Istat.
La percentuale di rivalutazione, corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio dell’anno precedente, non può in ogni caso essere inferiore a zero.
Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021 ha reso noto:
- La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021;
- La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 in misura pari all’1,7% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Come già anticipato, dal 1° gennaio 2022 (a norma dell’articolo 1, comma 478, Legge numero 160/2019) l’indice di rivalutazione non è applicato in maniera uguale per tutti, ma al:
- 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo Inps;
- 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- 75% per le fasce di importo superiori a cinque volte il trattamento minimo.
Aumenti pensioni da ottobre 2022: un po’ di esempi pratici
Ipotizziamo il caso di una pensione pari a 1.200,00 euro mensili. Collocandosi al di sotto della soglia di 2.692,00 euro gli spetterà da ottobre 2022 l’aumento straordinario del 2% (al 100% in quanto inferiore a quattro volte il trattamento minimo), portando così l’assegno mensile ad euro 1.224,00.
A novembre, per effetto della seconda misura dell’articolo 21, scatterà il conguaglio anticipato dello 0,2% (nel nostro caso corrispondente ad euro 2,40). La pensione passerà così a 1.224,00 + 2,40 = 1.226,40 euro.
Aggiungendo anche gli arretrati da gennaio ad ottobre (24,00 euro), la pensione di novembre sarà di 1.226,40 + 24 = 1.250,40 euro.
Vediamo un altro esempio, questa volta con una pensione corrispondente a 2.000,00 euro mensili:
- Ad ottobre spetterà un aumento pari al 2%, portando così la somma mensile ad euro 2.040,00;
- A novembre spetterà il conguaglio anticipato dello 0,2% più gli arretrati, di conseguenza l’importo mensile corrisponderà a 2.084,00 euro.
Le coperture finanziarie
Il comma 2 dell’articolo 21 valuta l’impatto delle misure citate sulle casse dello Stato, in:
- 965 milioni di euro per l’anno 2022;
- 169 milioni di euro per l’anno 2023.
A tal proposito si provvede, stabilisce la norma, quanto a “518 milioni di euro per l’anno 2022 e 169 milioni di euro per l’anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti” dal comma 1 dell’articolo 21.
Con riferimento ai 1.447 milioni di euro restanti per l’anno corrente, si provvede ai sensi del successivo articolo 43 “Disposizioni finanziarie”.