Con la Circolare numero 125 del 25 giugno 2015 l’INPS comunica che dal 1° agosto partiranno i rimborsi parziali degli arretrati pensione così come previsto dal Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” a seguito della ormai famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.
Dal 1° agosto l’Inps pagherà gli arretrati pensioni, ovvero rimborserà i mancati aumenti derivanti dal blocco delle perequazioni automatiche, così come sancito dalla sentenza della Consulta e recepita dal decreto legge del governo, inoltre dal 2016 arriverà un aumento mensile di 41 euro lordi e con tassazione ordinaria.
Con questa Circolare l’INPS fornisce le istruzioni operative dell’articolo 1 del citato Dl 65/2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.
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Pensioni 1 agosto 2015
La Corte costituzionale come è noto ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell’art. 24 del Dl 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L.214/2011, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, ovvero il cosiddetto blocco della perequazione automatica delle pensioni per il 2012 e il 2013 per le pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo.
Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del Dl n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell’articolo 24, del Dl 201/2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.
Come funziona il rimborso
Per gli anni 2012 e 2013 i pensionati aventi diritto percepiranno un rimborso del 100% per tutti i trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il minimo. Percentuale che scende al 40% per gli assegni superiori a 3 volte il minimo e fino a 4 volte, al 20% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo, la quota scende al 10% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo.
Invece per il 2014 e il 2015 la rivalutazione sarà riconosciuta a partire dalle pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a 6 volte e sarà pari al 20% della percentuale assegnata per ogni fascia di reddito per gli anni 2012-2013.
In allegato alla circolare dell’INPS troviamo infine le tabelle con i calcoli effettuati dall’Istituto e i relativi importi dei rimborsi che arriveranno con la pensione del 1° agosto 2015.
Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio, quindi non dovrà essere presentata alcuna domanda dal singolo pensionato. Inoltre il rimborso spetterà anche agli eredi, nei limiti della prescrizione.
Esempi di calcolo bonus pensioni 1 agosto 2015
Circolare INPS 125 del 25-06-2015 (137,9 KiB, 2.235 hits)