Con il recente messaggio n. 4192 del 24 novembre scorso, l’Inps ha pubblicato alcuni interessanti chiarimenti in merito ai requisiti d’accesso alla pensione anticipata precoci e all’APE Sociale. Sono novità che aggiornano i requisiti per sfruttare questi canali di uscita dal mondo del lavoro, in minor tempo rispetto al pensionamento ordinario.
Di fatto il messaggio fa il punto sulla situazione dei lavoratori disoccupati che hanno risolto/cessato il rapporto di lavoro per l’accordo consensuale ai tempi della pandemia, e spiega che ad essi è consentito l’accesso alle agevolazioni legate al pensionamento.
Vediamo allora più da vicino gli aspetti chiave del citato messaggio Inps.
Ape Sociale e precoci: chiarimenti Inps sui requisiti d’accesso
Sulla scorta di quanto precisato da Inps nel messaggio citato, i lavoratori disoccupati che:
- hanno terminato il rapporto di lavoro per l’accordo consensuale di cui nel periodo dell’emergenza Covid, quando erano vietati licenziamenti e risoluzioni consensuali,
- possono comunque accedere alla pensione anticipata precoci e all’Ape Sociale.
Sostanzialmente sono allargati i requisiti d’accesso a queste due forme di pensionamento agevolato, in quanto l’istituto di previdenza ha rimarcato che oggi possono aver diritto alle prestazioni pensionistiche agevolate, anche i lavoratori e le lavoratrici disoccupati che hanno cessato di lavorare in seguito al cd. accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto.
Ricordiamo che sia per l’APE sociale che per la pensione anticipata precoci, le regole in materia indicano che tra i beneficiari vi sono anche i disoccupati. E il messaggio Inps ha in proposito il pregio di ricordare che anche i disoccupati possono giovarsi di questi canali di pensionamento.
Le norme derogatorie nell’emergenza pandemia
Abbiamo appena detto che l’accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto era ammesso nella fase di emergenza pandemica, in cui – per espressa disposizione – sussisteva il divieto di provvedimenti che interrompessero il rapporto di lavoro. Tra questi, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero quelli dovuti a motivazioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
In base alle regole ordinarie, per accedere ad Ape Sociale o pensione agevolata precoci occorrerebbe aver perso involontariamente il lavoro (licenziamento) o aver aderito alla risoluzione consensuale di cui alla legge 604/1966 (conciliazione per licenziamenti individuali). Ma, appunto, durante il Covid era scattata la summenzionata tutela, derogata dall’accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i meri lavoratori aderenti (e con diritto alla Naspi).
Più nel dettaglio il Governo dell’epoca, con il decreto agosto (DL n. 104/2020), e in seguito con la legge di Bilancio 2021, dispose il divieto ai datori di lavoro la possibilità di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604/1966) e la sospensione dell’efficacia delle risoluzioni consensuali (art.7 della stessa). Tuttavia, lo rimarchiamo nuovamente, i rapporti di lavoro potevano essere stoppati in ipotesi di un cd. accordo collettivo aziendale – concordato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Indicazioni operative
Inoltre in base agli aggiornamenti Inps di cui al messaggio del 24 novembre, le domande di riconoscimento delle condizioni d’accesso – sia nuove che pendenti – per l’Ape Sociale e la pensione lavoratori precoci, dovranno essere riesaminate dalle strutture territoriali. Ovviamente varranno integralmente le procedure previste per l’APE sociale e per la pensione precoci.
Non solo. Inps precisa altresì che le domande già respinte devono essere fatte oggetto di riesame. In particolare le strutture chiederanno il ricaricamento della richiesta all’indirizzo e-mail “helpcertificazioni@inps.it”, sempre che non vi sia stata una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per il lavoratore.
Nel messaggio Inps si chiarisce altresì che sussiste la possibilità di accedere alla pensione precoci per i lavoratori che sono stati licenziati per mancato superamento di periodo di prova o per cessazione dell’attività aziendale, ovvero le causali già ammesse per l’Ape Sociale.
Conclusioni
L’istituto di previdenza, con il messaggio n. 4192 del 24 novembre scorso, ha spiegato che la risoluzione del rapporto di lavoro per accordo consensuale, è inclusa tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini dell’assegnazione dell’indennità di Ape Sociale e della pensione anticipata precoci, ricorrendo ovviamente tutti gli altri requisiti di cui alla legge. Il motivo è dato dal fatto che la normativa in tema, prevede ipotesi specifiche di cessazione del rapporto di lavoro, per coloro che accedono ai benefici in veste di disoccupati (e tra le causali c’è anche la risoluzione consensuale).
Ecco perché la procedura aziendale pandemica rientra tra le ipotesi utili al riconoscimento dell’Ape Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.