Come si calcola l’anzianità contributiva in caso di lavoro part time verticale o ciclico? A questa domanda ha dato risposto l’INPS con la Circolare numero 74 del 4 maggio 2021, recependo quindi le novità introdotte in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla Legge di Bilancio 2021.
In particolare le novità riguardano le modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto per i contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere o esauriti; per i quali si procederà al ricalcolo e al riconoscimento dell’anzianità contributiva per l’intera durata del rapporto di lavoro ovvero dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa.
La domanda dovrà essere presentata con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce e di uno dei seguenti documenti: attestazione del datore di lavoro; dichiarazione sostitutiva del lavoratore.
Nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto nel part-time verticale e ciclico
L’art. 1, co. 350, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) dispone che:
Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
A tal fine, il numero delle settimane utili ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato.
Con riferimento ai contratti a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato:
- alla presentazione di apposita domanda dell’interessato,
- corredata da idonea documentazione.
Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico: la disciplina
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015. Con riferimento alla valorizzazione nella posizione assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, la disciplina previdenziale non ha consentito, sino ad oggi, all’Istituto di riconoscere, per le gestioni private, l’accredito pieno delle settimane di contribuzione.
Ciò in ragione dell’applicazione della normativa di carattere generale in materia di accreditamento dei contributi per il diritto a pensione.
Detto articolo dispone, infatti, che:
Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo […].
Conseguentemente, la “settimana retribuita” è risultata essere il parametro di misurazione del valore temporale accreditabile in estratto conto; pur se temperato dal rinvio al rispetto del minimale.
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Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere
L’INPS procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.
Attesa l’esclusione, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite:
- PEC;
- ovvero servizio online di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’interessato. Nel documento bisogna indicare:
- gli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione;
- la copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.
Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.
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Contratti part-time di tipo verticale o ciclico esauriti
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell’1 gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda; questa inoltre deve essere corredata da idonea documentazione.
In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono:
- non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto;
- ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno prima dell’entrata in vigore della norma.
INPS, Circolare numero 74 del 4 maggio 2021
In allegato la circolare INPS sulle nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva nel part-time verticale e ciclico.
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