Con il messaggio numero 1668 dello scorso 15 aprile l’INPS ha reso note alcune implementazioni nella procedura telematica di gestione e comunicazione del lavoro occasionale accessorio e dei voucher o buoni lavoro.
Le nuove funzionalità sono state introdotte nell’ottica di un più puntuale controllo dei limiti economici previsti dal d.lgs. 81/2015 per le prestazioni rese nell’ambito del lavoro accessorio ad uso delle sedi e del contact center INPS, che consentiranno di monitorare in maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore.
Le funzionalità introdotte sono:
- Accesso internet e da Contact Center del Legale Rappresentante.
- Inserimento delega diretta del legale rappresentante.
- Inserimento dell’autocertificazione per le Persone Giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di attività non imprenditoriale.
- Controllo del superamento del limite economico di 2.020€ netti (2.693,33 lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.
Accesso del Legale Rappresentante
I committenti aventi personalità giuridica (es. Società a responsabilità limitata) potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante, che deve avere a disposizione il proprio PIN ed entrerà come committente. A questo punto dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda. Nel caso operi come azienda dovrà inserire obbligatoriamente la partita iva dell’azienda per la quale vuole
operare.
Inserimento delega diretta
Il legale rappresentante che accede a nome dell’azienda è l’unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.
Inserimento autocertificazione
Dopo aver effettuato l’accesso si dovrà necessariamente compilare un’autocertificazione dalla quale si evinca che il soggetto è:
- Imprenditore
- Libero Professionista
- Non imprenditore o libero professionista, selezionando da apposita lista la tipologia specifica
La distinzione fra le prime due figure vale solo ai fini statistici. Il fatto che un committente non compili l’autocertificazione non è “bloccante” ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro.
Limite economico di 2020 euro di voucher o buoni lavoro per imprenditori e professionisti
Ricordiamo che in base a quanto disposto dalla vigente normativa è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. Gli unici limiti, oltre a quelli per l’agricoltura, sono di tipo economico.
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 7000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2015, 2.020 € netti (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi).
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.
L’implementazione delle suddette procedure di controllo, come l’autocertificazione, servirà ad impedire ad esempio, che un legale rappresentante di una SRL, operando per conto dell’azienda, ma con il proprio codice fiscale, non sia poi assoggettato al limite dei 2020 euro per ciascun committente.
Messaggio Hermes 001668/2016 INPS (27,8 KiB, 750 hits)
Fonte: INPS
Via: Dottrina per il Lavoro