Il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale è compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolge in qualità di volontariato? A questa domanda ha risposto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota n. 34 del 10 marzo 2022, alla luce della distinzione esistente tra il datore di lavoro e l’ente presso il quale il volontario opera.
Sul punto, evidenzia il Ministero, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) all’art. 17, co. 5 sancisce il principio dell’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato. Ma non solo, l’incompatibilità vige con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ecco i dettagli.
Volontariato, quali sono gli aspetti caratterizzanti
Nell’ambito dell’art. 17, co. 5 del Codice del Terzo Settore, con il termine “volontario”:
- viene innanzitutto evidenziato quale requisito caratterizzante quello della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell’assenza di finalità di lucro, neanche indirette;
- si prescrive che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando, altresì, rimborsi spese di tipo forfetario.
Dunque, la libera scelta della persona è considerata consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno. Ciò al fine di preservare la genuinità dell’attività tipica di volontariato, finalizzata a soddisfare bisogni altrui che vadano a beneficio della comunità e del bene comune. Infatti, l’attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria.
Il volontario, inoltre, deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali. Questo perché la sua attività risponde esclusivamente a un vincolo morale.
Datore di lavoro e ente di volontariato, soggetti distinti e separati
Con il documento di prassi in commento, il MLPS ha precisato che il rapporto di lavoro intercorrente tra:
- un determinato soggetto;
- un Comitato Regionale;
è compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso un ente di base o un Comitato Regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale.
Inoltre, quanto finora specificato lascia impregiudicate le prerogative degli organi di vigilanza, qualora siano accertate modalità concrete di svolgimento delle attività oggetto del quesito ivi trattato.
Min. Lavoro, nota 34 del 10 marzo 2022
Alleghiamo infine il testo completo in formato PDF della nota in oggetto.
Min. Lavoro, nota 34 del 10 marzo 2022 (223,9 KiB, 392 hits)