In una notizia apparsa il 23 ottobre scorso sul sito dell’INPS nella sezione “Notizie”, l’INPS ha chiarito alcuni aspetti legati alla visita medica di controllo e la reperibilità del lavoratore in malattia. L’intervento dell’Istituto previdenziale mette finalmente a tacere le continue richieste dei lavoratori di voler farsi inserire sul certificato medico il codice “E”. In questo modo, secondo questi ultimi, sarebbero così esonerati sia dal controllo che dall’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie stabilite per le visite fiscali.
Al riguardo l’INPS fa sapere che tale pratica è del tutto errata, e che l’apposizione del predetto codice non esonera il lavoratore in alcun modo dall’obbligo di farsi trovare negli orari prestabiliti all’indirizzo indicato sul certificato medico di malattia o di essere esonerato totalmente dalla visita medica di controllo. Infatti, esistono soltanto alcuni casi specifici che escludono il lavoratore dal controllo medico. Vediamoli nel dettaglio.
Visita medica di controllo dipendenti pubblici e privati: fasce orarie di reperibilità
Com’è noto, i lavoratori sia del settore privato che pubblico sono tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità durante la malattia. In altri termini, devono farsi trovare in casa in determinati orari prestabiliti dalla legge affinché il medico accerti la sussistenza dell’evento morboso.
In caso di settore privato, l’orario da rispettare è il seguente:
- mattina: ore 10.00 – 12.00;
- pomeriggio: 17.00 – 19.00.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, invece, le fasce orarie da rispettare sono i seguenti:
- mattina: ore 09.00 – 13.00;
- pomeriggio: 15.00 – 18.00.
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Visita medica di controllo INPS: casi di esonero dalla reperibilità
Come anticipato pocanzi, esistono comunque dei casi nei quali il lavoratore può ritenersi a tutti gli effetti esonerato dalla visita di controllo. Si tratta di specifici casi prestabiliti da alcuni decreti che andremo a illustrare di seguito.
In particolare, l’esenzione opera per effetto:
- del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati nel caso di:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi all’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici nel caso di:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del PDR 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- stati patologici connessi all’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In ogni caso, esistono delle eccezioni per cui è possibile anche non farsi trovare in casa senza subire alcuna sanzione, vale a dire:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
Esclusivamente in tali casi il medico curante deve indicare la particolarità della casistica al momento della redazione del certificato, e non dopo, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Visita medica di controllo: cos’è il codice “E”
Ma a cosa serve allora il codice “E”? Ebbene, tale codice come già specificato dall’INPS con il Messaggio 13 luglio 2015, n. 4752 è un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Di conseguenza, qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.