È disponibile sul sito dell’INPS un nuovo servizio per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante la malattia, ai fini della visita fiscale. D’ora in poi è possibile modificare l’indirizzo di reperibilità, ai fini della visita medica di controllo, anche durante la malattia comune.
Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale visita medica domiciliare. Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso:
- e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza;
- comunicazione mediante Contact center.
Tali modalità rimangono ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico. Non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.
A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 106 del 23 settembre 2020.
Visita fiscale INPS, cambio domicilio: nuovo servizio “Sportello al cittadino per le VMC”
La comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità avviene mediante accesso alla sezione “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.
La funzione, in particolare, permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive.
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Sul punto, l’INPS ha precisato che:
- ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
- ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare:
- comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione;
- indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.
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Visite fiscali INPS: destinatari del nuovo servizio
Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico; esso non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.
Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’onere di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili. Ciò al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la visita medica di controllo per indirizzo errato del lavoratore.
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L’INPS, nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità sia corretto e completo in tutte le sue parti, ha precisato che:
qualora egli si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare; l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della visita media di controllo.
Per i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio.
In tutti i casi, infine, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:
- in fase di richiesta di una visita medica di controllo: se si effettua la comunicazione prima della richiesta di visita;
- al momento della consultazione degli esiti: qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di visita medica di controllo e il datore di lavoro abbia acconsentito ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.
Circolare INPS n. 106 del 23 settembre 2020
In ultimo alleghiamo il testo della circolare per la sua completa lettura.
Circolare INPS n. 106 del 23 settembre 2020 (117,2 KiB, 1.337 hits)