Per poter installare lecitamente impianti di videosorveglianza nella propria azienda, o utilizzare strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell’attività lavorativa, serve sempre l’autorizzazione amministrativa dell’ITL. In tali casi, infatti, non vale la regola del silenzio-assenso prevista dalla L. n. 241/1990. Tale disposizione prevede che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.
Il chiarimento è giunto direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Nello specifico, i Consulenti del Lavoro chiedono se il silenzio da parte dell’amministrazione, in relazione dell’istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima. Quindi, la domanda concerne la possibilità, in tali casi, di poter procedere all’installazione e utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo a distanza con il semplice silenzio-assenso delle autorità preposte.
Videosorveglianza e strumenti di controllo a distanza: l’art. 4 dopo il Jobs Act
La normativa che disciplina l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza (art. 4, della L. n. 300/1970) è stata ampiamente innovata per effetto del Jobs Act. In particolare il Jobs Act (D.Lgs. n. 151/2015), ha introdotto una diversa configurazione dell’obbligo di installazione degli impianti di videosorveglianza.
La previsione normativa è stata successivamente nuovamente oggetto di revisione da parte del D.Lgs. n. 185/2016 (cd. Decreto Correttivo al Jobs Act). Tale norma, operativa dall’8 ottobre 2016, ha stabilito che è possibile installare apparecchiature per controllare i lavoratori a distanza, ma esclusivamente per particolari esigenze.
In altri termini, la legge ammette l’installazione di strumenti che possano anche comportare un controllo a distanza dei lavoratori per i seguenti motivi:
- esigenze organizzative e produttive;
- sicurezza del lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale.
È quindi necessario che si verifichi (alternativamente) una delle tre casistiche affinché si possa legittimamente, previa richiesta, installare tali apparecchiature.
Accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione in via amministrativa
Naturalmente, laddove il datore di lavoro intendesse procedere all’installazione per una delle predette esigenze, occorre che gli strumenti stessi siano autorizzati previo accordo stipulato:
- dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);
- dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
Qualora non si giunga a un accordo con le rappresentanze sindacali, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla sede territorialmente competente dell’INL. È possibile ricorrere direttamente all’autorizzazione amministrativa anche nel caso in cui non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda.
Leggi anche: Videosorveglianza senza autorizzazione, sanzioni dopo il Jobs Act
No al silenzio-assenso per l’installazione di impianti di videosorveglianza e controlli a distanza
Il silenzi-assenso vale in relazione all’istanza di autorizzazione all’installazione degli impianti di videosorveglianza e controlli a distanza? La risposta del Ministero del Lavoro è negativa.
Il documento di prassi in commento prevede il divieto all’installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione. A nulla rileva che sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).
Tale interpretazione appare condivisa anche dalla giurisprudenza, la quale ha da ultimo affermato che:
“la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro” (cfr. Cass. pen. n. 22148/2017).
In definitiva, in caso di presentazione dell’istanza di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso. Occorre, infatti, l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.
Interpello numero 3 dell’8 maggio 2019
Di seguito il testo scaricabile dell’interpello al Ministero del Lavoro.
Interpello n. 3 dell’8 maggio 2019 (648,3 KiB, 448 hits)