Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente emanato la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, con la quale, rispondendo ad un quesito, ribadisce che nel caso in cui durante un’ispezione, vengano rilevati impianti audiovisivi installati senza accordo sindacale o autorizzazione della DTL verrà impartita una prescrizione per porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi.
Videosorveglianza senza autorizzazione, sanzioni e prescrizioni dopo il Jobs Act
La legge n. 300/1970, modificata dal D.lgs. n. 151/2015 in attuazione del Jobs Act, prevede, tra le altre cose, che
Gli impianti di audiovisione e gli altri strumenti da quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (…). In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del Lavoro ribadisce che anche dopo la riforma del Jobs Act, la norma prevede che l’installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.
La condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La nota ricorda come la giurisprudenza negli ultimi anni ha confermato il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti previsti dall’art. 4 della legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo.
Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
In caso di assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro, l’ispettore che riscontri l’irregolarità, deve impartire una prescrizione, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi entro un termine di tempo considerato congruo in base al tipo di impianto.
Se in questo periodo venga siglato l’accordo sindacale o rilasciata l’autorizzazione da parte della DTL, l’ispettore può ammettere il contravventore al pagamento, entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Min. Lavoro Nota 01 giugno 2016, n. 11241 (41,8 KiB, 1.152 hits)
Fonte: teleconsul.it