L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha rilasciato la circolare numero 5 del 19 febbraio 2018, contenente ulteriori indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti di video sorveglianza e altri strumenti di controllo nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
Dopo le modifiche attuate nel 2015 dall’Art. 23 del D. Lgs. 151 e nel 2016 dal D. Lgs. 185, l’INL, sulla spinta delle innovazioni tecnologiche, è tornato sul tema del controllo dei lavoratori. Lo ha fatto contemperando le esigenze organizzative dell’Azienda con la tutela della privacy del lavoratore, innovando l’ormai vetusto art. 4 della Legge 300/’70.
Si ricorda che per l’installazione di impianti audiovisivi sia ad oggi necessario il deposito della richiesta “preventiva”, in duplice copia e con 2 marche da bollo da € 16,00, presso gli uffici territoriali del Ministero. A questa va allegato il format presente sul sito, corredato da:
- una relazione del Datore di Lavoro basata sulle ragioni di carattere organizzativo a tutela del patrimonio aziendale;
- il numero di impianti da installare;
- la planimetria con la gittata di visualizzazione;
- l’orario di durata delle riprese;
- infine la modalità di conservazione dei dati.
Ribadendo infine in ogni documento che, per non esercitare un controllo a distanza, i lavoratori non vengano ripresi durante le fasi di lavorazione.
INL: Video sorveglianza e altri strumenti di controllo a lavoro
La Circolare no. 5/2018 fornisce indicazioni operative circa la valutazione dei presupposti di installazione di Video sorveglianza e altri strumenti di controllo ove il controllo sui lavoratori venga ad essere legittimato. Secondo il Ministero, questa valutazione verrà demandata al personale ispettivo ed amministrativo chiamato ad asseverare l’effettiva finalità in base alla tutela del patrimonio aziendale, ma anche ai fini della sicurezza sul lavoro.
Le novità introdotte dalla circolare alla suddetta prassi sono:
- possibilità di inquadrare direttamente il lavoratore senza limiti (per ragioni di “sicurezza del lavoro” di “tutela del patrimonio aziendale”);
- non sarà più fondamentale indicare il numero di telecamere da installare, dichiarando tuttavia sempre le ragioni strettamente connesse alle legittime esigenze dell’Azienda. In tal senso il Ministero ha compreso sia l’inutilità di indicare modello e marca degli impianti (che in caso di sostituzione, richiederebbero una nuova comunicazione), sia l’indicazione degli spazi che potrebbero mutare nel corso del tempo per ragioni logistiche o di ristrutturazione;
- non è più necessario il rilascio dell’autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta;
- possibilità di attivare il riconoscimento biometrico.
Tuttavia, per il rilascio dell’autorizzazione ed i possibili successivi controlli ispettivi, permane la necessità di indicare le ragioni legittime e funzionali dell’Azienda. Queste sono sempre legate alla tutela dell’organizzazione e del patrimonio aziendale, con il conseguente obbligo di nuova comunicazione in caso di mutamento.
Tutela del patrimonio aziendale
Viene altresì ribadito il concetto di TUTELA del PATRIMONIO AZIENDALE (Art. 6 – Statuto Lavoratori e ss.) che non può continuare ad avere un titolo di carattere generale. Si deve invece specificare a quanto si faccia riferimento (impianti e macchinari – arredi – materie prime-semilavorati- prodotti finiti etc.) ed al loro valore.
In tal senso è importante considerare che, se il concetto di Tutela della Privacy del Lavoratore, esuli per la richiesta di impianti collegati a sistemi di antifurto azionati solo durante la sua assenza. Inoltre ai sensi della nota no 299 del novembre 2017 non ne consentano neppure la ripresa in via incidentale (problematica in caso di lavoro straordinario di alcuni addetti in alcune parti dell’Azienda). Nel caso in cui invece collegamento, si rendesse necessario da un punto di vista logistico (ad es. per le vie di accesso), il Garante della Privacy raccomanda i principi di “proporzionalità, correttezza e non eccedenza”. Rendendo così residuali i controlli più invasivi, come peraltro ribadito con Sentenza Cassazione no. 84/5902, sulla possibilità del DDL di effettuare visite di controllo nel rispetto della tutela del patrimonio aziendale.
RILEVAZIONI DA RETE TECNOLOGIA IP WIRELESS
Questa tecnologia permette il trasporto dei dati video/audio digitali tra i PC, consentendone la registrazione, a cui si aggiungono anche gli impianti a circuito chiuso in intranet aziendale o postazione remota. Si rende oggi possibile autorizzare la visione di immagini sia in remoto che in tempo reale, sempreché vengano rispettate le ragioni di utilizzo e che la visione venga tracciata, ad es. con un login di accesso.
GLI SPAZI PERIMETRALI DELL’AZIENDA
La Cassazione, con Sent. No 1490/’86, considerando le zone di carico/scarico merci, o comunque ove vengano svolte anche attività saltuarie, ha affermato che sia necessaria la richiesta preventiva di telecamere di video sorveglianza anche in questi ambiti. Questo qualora le telecamere siano dirette verso i luoghi di lavoro, ma anche nei casi in cui le riprese possano essere occasionali ed incidentali. Previo un accordo con le organizzazioni sindacali o espresso provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro, escludendo dall’applicazione restrittiva le zone antistanti all’Azienda considerate come suolo pubblico.
DATI BIOMETRICI
Nel 2014 – con Provvedimento no. 280, Il Garante della Privacy ha chiarito che sia legittima la rilevazione attraverso dati biometrici (impronta digitale o topografica) per l’accesso a zone cosiddette sensibili o per l’uso di macchinari pericolosi o con tecnologia sofisticata. Ne consegue che tale rilevazione sia strettamente connessa all’attività lavorativa, prescindendo quindi dall’Art. 4 della Legge 300/’70, per l’accordo sindacale e per l’autorizzazione ministeriale.
INL CIRCOLARE N. 5/2018
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