Semaforo verde per il nuovo tipo di verbale, denominato “con Timbro Digitale”, infatti, all’interno della procedura “CIC” per la gestione delle revisioni di invalidità civile, è stata rilasciata una funzionalità che consente la creazione di un nuovo tipo di verbale su menzionato. Ma in cosa consiste questo verbale? Si tratta, in particolare, di un verbale di revisione che replica il precedente scaduto. Tale verbale, dunque, aggiunge in appendice una nuova scadenza di revisione.
Si afferma, al riguardo, che il contenuto del verbale con Timbro Digitale è identico al precedente scaduto. Difatti il nuovo verbale ricalca quello precedente anche in merito all’indicazione della Commissione medica che ha effettuato l’accertamento sanitario e la data in cui il verbale medesimo è stato reso definitivo. In aggiunta, sono descritti in calce:
- i componenti della Commissione che hanno redatto il verbale con Timbro Digitale;
- la nuova data di definizione del verbale.
Ne dà notizia l’INPS con il Messaggio n. 1650 del 22 aprile 2021.
Verbale invalidità civile CIC: campo di applicazione
Con riferimento al campo di applicazione del nuovo verbale, la nuova funzionalità opera solamente sulle posizioni di revisione presenti nella procedura “CIC”. Infatti, consente di intervenire unicamente sulla data di revisione nei soli casi in cui questa sia già scaduta.
La Commissione medica, dal proprio canto, può redigere il nuovo tipo di verbale con Timbro Digitale riportando le stesse informazioni di tipo sanitario del precedente verbale scaduto per quanto riguarda:
- l’anamnesi;
- la diagnosi;
- il giudizio medico legale.
Chiaramente bisogna indicare una nuova data di revisione.
Dunque, la Commissione medica ha a disposizione le seguenti tre opzioni:
- proroga della data di revisione già scaduta;
- annullamento della revisione (il verbale diventa dunque permanente e definitivo);
- inserimento dell’esonero D.M.2007 in modo da bloccare eventuali future nuove revisioni, verifiche straordinarie, accertamenti su quella posizione.
A conclusione della compilazione, il nuovo verbale con Timbro Digitale verrà spedito con procedura automatizzata all’indirizzo del cittadino e sostituirà in toto il precedente verbale di revisione già scaduto.
Invalidità civile: il certificato medico
Si ricorda, al riguardo, che per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve:
- recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base);
- chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Il certificato deve indicare:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la tessera sanitaria;
- l’esatta natura delle patologie invalidanti;
- la relativa diagnosi.
Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede poi ad inoltrarlo telematicamente all’INPS utilizzando l’apposita funzione presente sul sito internet.
Dopo la trasmissione del certificato, la procedura consente la stampa di una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata. Dopodiché il medico consegna la ricevuta all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Domanda di invalidità civile
Dopo l’ottenimento del certificato medico, l’interessato può presentare la domanda d’invalidità civile. Nell’istanza bisogna indicare obbligatoriamente il codice identificativo del certificato medico. La domanda si presenta esclusivamente per via telematica.
A questo punto, l’INPS provvede a trasmettere la domanda, sempre per via telematica, alla ASL di competenza.
Invalidità civile, verbale di visita
A seguito della presentazione dell’istanza, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di accertamento. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro i 5 giorni successivi alla ricezione della richiesta. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
La commissione invia il verbale definitivo in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.