La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili sono equiparate, ai fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera. Tali fattispecie, infatti, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività.
Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore è in quarantena o in sorveglianza precauzionale. Questo perché il soggetto fragile continua a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante il lavoro agile. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
L’INPS fornisce indicazione e istruzioni operative con il Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020.
Quarantena per ordinanza amministrativa: no alla tutela previdenziale della malattia
L’INPS ha affrontato anche il caso della quarantena imposta dall’autorità amministrativa locale; ossia il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio per contenere il diffondersi dell’epidemia.
A seguito dell’entrata in vigore del Dl 104/2020, all’articolo 19 è stata prevista un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità ha emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio.
Per i suddetti lavoratori si poteva accedere ai trattamenti di integrazione salariale fra il 23 febbraio e il 30 aprile.
La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e temporale, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena.
Leggi anche: Congedo covid per quarantena scolastica dei figli: istruzioni INPS
Quarantena all’estero: tutela prevista dalle autorità sanitarie italiane
Alcuni lavoratori italiani che si sono recati in taluni Stati esteri sono stati assoggettati a quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero.
L’INPS ritiene che l’accesso alla tutela previdenziali in questi casi possa provenire da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Quarantena/sorveglianza precauzionale e cassa integrazione e assegno ordinario
Se il lavoratore è già assente dal lavoro per cassa integrazione o assegno ordinario, non potrà ottenere la tutela della malattia.
Si tratta, infatti, del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.
Considerata l’equiparazione fra malattia e degenza ospedaliera, le stesse indicazioni sopra citate valgono quindi anche tra:
- i trattamenti integrazione salariale e assegno ordinario e la malattia da quarantena o sorveglianza precauzionale per soggetti fragili.
Messaggio INPS 3653 del 9 ottobre 2020
Alleghiamo infine il testo completo del messaggio INPS in oggetto per maggiori approfondimenti.
Messaggio INPS numero 3653 del 09-10-2020 (108,7 KiB, 478 hits)