Il Governo ha varato contromisure ad hoc per l’emergenza caldo, che in questo periodo affligge non soltanto la generalità dei cittadini, ma anche e soprattutto i lavoratori. Nei giorni scorsi il problema alte temperature ha dato luogo ad un tavolo di confronto con le parti sociali, da cui l’emanazione di un’informativa ministeriale con le indicazioni per la gestione e tutela dei lavoratori esposti al caldo eccezionale durante il periodo estivo. Ma il quadro normativo è oggi piuttosto ricco.
Infatti il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, un provvedimento ad hoc. Ci riferiamo al decreto legge n. 98, o ‘decreto caldo’, testo che include misure urgenti in campo di tutela dei lavoratori in ipotesi di emergenza climatica.
La sua entrata in vigore è immediata perché il testo è applicabile dal 29 luglio, e in particolare fa seguito ad un protocollo mirato a combattere i rischi da caldo sul lavoro, in cui si cita il possibile ricorso allo smart working e agli ammortizzatori sociali. Di seguito faremo il punto della situazione su questi temi e vedremo dunque come il mondo delle istituzioni intende dare concretamente una mano a chi lavora nel bel mezzo delle ondate di caldo torrido. I dettagli.
Tutela dei lavoratori per emergenza climatica: i punti chiave del decreto-legge n. 98/2023
In particolare, il decreto legge n. 98 del 28 luglio – il cd. decreto caldo – include regole ad hoc nelle seguenti materie:
- integrazioni salariali ordinarie rivolte a favore delle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in ipotesi di eccezionale emergenza climatica (art. 1);
- integrazione salariale per i lavoratori del settore agricolo, in ipotesi di eccezionale emergenza climatica (art. 2);
- linee guida in campo in salute e sicurezza;
- proroga di termini di versamento.
Oltre alle disposizioni sulla cassa integrazione, all’art. 3 il testo include un riferimento specifico alla sicurezza sul lavoro. Infatti i Ministeri del Lavoro e della Salute alla potranno firmare intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per approntare linee-guida e procedure ad hoc per l’attuazione del Testo Unico di Sicurezza – ovvero il cd. d. lgs. n.81 del 2008.
Cogliamo qui l’occasione per ricordare che, quanto alla Cig per eventi meteo, l’Inps ha spiegato che anche temperature al di sotto dei 35 gradi, possono imporne il ricorso – laddove entri in considerazione la valutazione della temperatura percepita che è maggiore di quella reale. Inps ricorda altresì che valutazione viene fatta in considerazione della tipologia di attività, se è effettuata all’aperto in luoghi non protetti dal sole o al chiuso senza sistemi di ventilazione.
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Partecipazione dei sindacati e ruolo della contrattazione collettiva
Il decreto in oggetto giunge al termine di un percorso svoltosi nelle ultime settimane di luglio. Infatti il Ministero del Lavoro, alcuni giorni fa, ricordava la stesura di una bozza di linee guida per diminuire del rischio dei lavoratori esposti alle alte temperature, strutturata dallo stesso dicastero in collaborazione con il Ministero della Salute e di seguito fatta pervenire alle parti sociali per studio ed attuazione.
Non solo. Nell’ambito di un incontro con i sindacati del 24 luglio si era anche stabilito con le parti sociali di rivolgere alla contrattazione territoriale il compito di fissare il dettaglio dei contenuti delle linee guida, a cominciare da uno schema unico a livello nazionale.
Ecco allora che contro l’emergenza caldo la tutela dei lavoratori è un obiettivo raggiungibile sia con l’elaborazione di linee guida ministeriali, sia con la stesura di regole applicative su impulso della contrattazione collettiva.
Alcuni chiarimenti sul protocollo anti-caldo
Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’esposizione alle alte temperature i datori di lavoro possono servirsi del lavoro agile (per le mansioni remotizzabili), degli ammortizzatori sociali valevoli per eventi meteo (Cig), e possono adeguare gli odierni modelli di organizzazione del lavoro in base alle necessità imposte dal clima.
Questo è quanto emerge dal citato protocollo, ovvero il fulcro di un riunione ad hoc per l’emergenza caldo, avutasi la scorsa settimana tra ministeri del Lavoro, della Salute, Inl, Inps e Inail. Il testo include indicazioni operative con un chiaro riferimento alla facoltà di eliminare o, quando non possibile, abbassare l’esposizione diretta dei lavoratori alle elevate temperature o percepite tali, disponendo pause o attività in giorni o orari più freschi.
Ecco perché ci sarà spazio per la riprogrammazione delle attività non principali, e da effettuarsi all’aperto, in giorni con condizioni meteo-climatiche più favorevoli. Mentre le attività che impongono un maggior sforzo fisico vanno comunque programmate nei momenti più freschi della giornata. Ed ancora è necessario disporre l’alternanza dei turni, fino allo stop del lavoro in ipotesi estreme laddove è molto alto il pericolo di compromettere le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Basti pensare a rischi quali il colpo di sole, i crampi da calore, l’esaurimento da calore, il colpo di calore in particolare per lavoratori over 65 e per coloro che hanno patologie croniche. Analogamente, decisioni specifiche sull’organizzazione del lavoro debbono essere prese a favore di chi assume particolari farmaci e delle lavoratrici in gravidanza.
Guida Inail contro le alte temperature
E non dimentichiamo che già lo scorso anno, proprio in tema di gestione del pericolo alte temperature nei luoghi di lavoro, sono giunti da Inail altri strumenti utili per aziende e datori di lavoro. L’istituzione infatti già nel 2022 aveva pubblicato l’utile guida: “Esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro“.
Senza contare che la stessa Inail ha aggiornato la pagina web a scopo informativo, avente ad oggetto il cd. stress termico e misure di contrasto.
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