Il Ministero del lavoro, con circolare n. 29 dello scorso 2 novembre 2011, fornisce chiarimenti circa il regime transitorio e il nuovo regime sanzionatorio previsti dal T.U. sull’apprendistato, D.lgs. 167/2011.
L’art 7 del T.U, infatti introduce delle disposizioni volte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa consentendo, solo per alcuni casi la stipula di contratti di apprendistato secondo la vecchia disciplina e, introduce inoltre, alcune disposizioni volte ad assicurare il corretto svolgimento del contratto di apprendistato e, sanzionare condotte non coincidenti con i principi di cui all’art 2 del T.U.
Regime Transitorio
L’art 7 comma 7 prevede che
“Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è
immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della
offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti”
Questa regola vale, per espresso dettato legislativo, con esclusivo riferimento alle tipologie di apprendistato che per essere operative necessitano dell’intervento della contrattazione collettiva o delle Regioni.
Non vale dunque per l’apprendistato di terzo livello in virtù di quanto disposto dall’art 5 co 3 del T.U.
In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta
formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di
lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le
istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Per le altre tipologie di apprendistato dunque, fino allo scadere dei sei mesi, a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina per mancanza di intervento delle Regioni e della contrattazione collettiva, restano in vigore tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l’apprendistato; compreso anche il regime sanzionatorio.
La circolare ricorda inoltre che l’avvio dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale disposto dall’art 3, è condizionato all’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni. Durante la fase transitoria, sarà possibile solo per le Regioni che abbiano stipulato intese con i ministri competenti ex art 48 d.lgs 276/03, assumere minori per l’epletamento del diritto-dovere di istruzione.
Per tutte le altre regioni, rimangono operanti le disposizioni della L. 196/97 e 25/55.
Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è possibile l’applicazione della nuova disciplina già durante il periodo transitorio a condizione che l Regioni e la contrattazione collettiva abbia recepito le nuove norme.
Sempre per l’apprendistato professionalizzante, il comma 7 dell’art 7 dispone che ove non ci sia una offerta formativa pubblica, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
L’apprendistato di ricerca può essere attivato anche senza che la contrattazione collettiva e le regioni disciplinino gli aspetti di competenza, tramite intese ad hoc stipulate tra datore di lavoro e l’istituzione formativo e/o di ricerca.
Inoltre è immediatamente possibile assumere con contatto di apprendistato i lavoratori in mobilità, sempre in riferimento a quanto previsto per le singole fattispecie di apprendistato.
Sanzioni
Inadempimento formativo
L’art 7 co 1 stabilisce che:
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione
per omessa contribuzione
Pertanto,
- per l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il datore sarà responsabile se non consente non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda;
- per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, il datore sarà responsabile se non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda e non effettuerà la formazione interna che secondo il TU è “svolta sotto la responsabilità dell’azienda”;
- per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca il datore sarà responsabile se non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda; a maggior ragione se l’apprendistato di ricerca è attivato tramite intese ad hoc stipulate tra datore di lavoro e l’istituzione formativo e/o di ricerca. In questo caso è possibile sostenere che, come avviene per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, la formazione interna è “svolta sotto la responsabilità dell’azienda.
Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
In caso di inottemperanza alle disposizioni degli ispettori si applicherà il DPR nr 520/55 art 11 che prevede una sanzione amministrativa da €515 a €2580.
Inoltre il comma 2 dell’art 7 prevede delle sanzioni per l’inosservanza dei principi stabiliti dallo stesso T.u. In particolare il l datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro e, da 300 a 1500 € in caso di recidiva, per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Si tratta, in pratica, delle violazioni riguardanti:
- a)la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale;
- b) divieto di retribuzione a cottimo;
- c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; - d) presenza di un tutore o referente aziendale.
La circolare ricorda che se oltre a mancare la forma scritta del contratto, manca anche la comunicazione al centro per l’impiego, il rapporto di lavoro si considera in nero.
circolare nr. 29/2011