Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad inserire il cosiddetto TFR in busta paga QuIR nel cedolino del dipendente che ne ha richiesto l’erogazione mensile. Infatti il periodo sperimentale, che è terminato il 30 giugno 2018, non è stato prorogato dal Legislatore. I datori di lavoro dunque a decorrere dal periodo di paga luglio 2018, non sono più obbligati ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
Ad annunciare lo stop definitivo è l’INPS con il Messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018. L’intervento di prassi spiega anche come bisogna continuare a valorizzare l’Uniemens per quei datori di lavoro che abbiano chiesto un finanziamento alle banche per sostenere l’erogazione della Quir. Ecco come fare e quali sono le alternative di destinazione del TFR rimaste.
TFR in busta paga QuIR, cos’è e come funziona
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) all’art. 1, co. da 26 a 35 ha introdotto, in via transitoria e sperimentale, la possibilità di richiedere in anticipo il TFR maturato mensilmente direttamente in busta paga.
La regola valeva per i lavoratori del settore privato, con esclusione di quelli del settore agricolo e domestico, e permetteva di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante ai sensi dell’art. 2120 C.c. con periodicità mensile (c.d. “TFR in busta paga”), tecnicamente conosciuto come Qu.I.R. acronimo di Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione.
A tal fine, è necessario che il lavoratore abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro.
La scelta poteva essere manifestata, in via sperimentale, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018; una volta effettuata la scelta era irreversibile fino al termine della fase sperimentale.
Tassazione del TFR in busta paga
Una caratteristica molto importante del QuIR è la diversa tassazione. Infatti qualora il lavoratore avesse optato per questa possibilità, la quota maturanda era assoggettata a tassazione ordinaria (anziché separata); compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
QuIR, stop dal 1° luglio 2018
Dal 1° luglio 2018, quindi, il TFR riacquista la sua vera natura che da sempre è stato chiamato a svolgere; ossia quella di accantonare mensilmente una quota, affinché la stessa sia corrisposta al lavoratore al momento in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 2120 C.c.
A seguito dello scarso successo che la norma ha avuto, il Legislatore ha deciso di non prorogare ulteriormente il QuIR. Pertanto, dal periodo di paga di luglio 2018, tale opzione è esclusa ed i datori di lavoro (o chi per loro) non saranno più tenuti a valorizzare la voce nel cedolino.
Esposizione del QuIR nell’Unimens
In ogni caso, per chi ha richiesto l’accesso al finanziamento della Qu.I.R. è ancora necessario valorizzare l’elemento “QUIRFinLiquidata”, fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Destinazione del TFR
Alla luce dello stop, il lavoratore potrà ora accantonare il TFR come avviene nella normalità dei casi, esclusivamente:
- all’interno dell’azienda;
- al Fondo di Tesoreria INPS;
- oppure, ad una forma pensionistica complementare di destinazione.
Messaggio INPS numero 2791 del 10-07-2018
Alleghiamo infine il documento di prassi INPS per una sua completa lettura.
Messaggio INPS numero 2791 del 10-07-2018 (190,2 KiB, 0 hits)