L’INPS riconosce integralmente ai pensionati ex-Inpdap il diritto al cumulo tra la tredicesima mensilità della pensione e i redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Con la Circolare n. 195 del 10 novembre l’INPS chiarisce definitivamente, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una spinosa questione che si protrae da oltre venti anni.
La Circolare INPS fa riferimento alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici.
In particolare l’INPS prende in esame le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973, che prevedono la non cumulabilità tra stipendio e pensione, e che sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 1989 e nel 1992.
Tredicesima della pensione anche a chi è ancora in servizio, anche senza ricorsi
L’INPS, in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica che adotterà una soluzione in via amministrativa, per il riconoscimento degli emolumenti di cui sopra, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati.
Quindi per le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, data di pubblicazione della circolare, le pensione gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente e dalla stessa data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.
Circolare INPS numero 195 del 10-11-2016 (55,6 KiB, 950 hits)