Con la Circolare 113 del 25 luglio 2013 l’INPS fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni circa la predisposizione e l’invio telematico dei certificati di malattia al SAC (Sistema di accoglienza centrale) da parte dei medici abilitati.
Con il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012), premette l’Inps, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010, recante: «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei certificazioni di malattia al SAC».
Pertanto, ai sensi del citato decreto, tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute a recepire il nuovo disciplinare tecnico – che sostituisce il precedente – e ad adeguare i propri sistemi informativi.
Nella circolare vengono inoltre elencate le principali novità introdotte:
- Servizio per la comunicazione di inizio ricovero. Tale servizio consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio ricovero previo inserimento del codice fiscale del lavoratore.
- Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione. Tale servizio consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria. Permette inoltre al medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, di riprendere la comunicazione di inizio ricovero e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.
- Gli elementi che costituiscono il certificato sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi. In particolare, si segnalano:
- la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);
- l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi);
- la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;
- la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso;
- la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
Come già comunicato con messaggio n. 7485 del 7 maggio 2013, in seguito alle modifiche introdotte allo schema XSD, sono coerentemente modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro attraverso:
- il servizio on-line presente sul sito Inps di cui alla Circolare Inps n. 60 del 16.4.2010;
- il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC di cui alla circolare Inps n. 119 del 7.9.2010.
ENTRATA IN VIGORE
L’INPS, a decorrere dal 4 giugno 2013, ha già implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia.
Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie le Regioni (ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del suindicato decreto) dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi.
Nel frattempo, continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea. I lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, dovranno provvedere, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).
Circolare INPS n. 113 del 25 luglio 2013 (141,0 KiB, 1.177 hits)
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