Con la nota n. 11885 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rilasciato dei chiarimenti in merito al disconoscimento delle trasferte e le sanzioni sulla infedele registrazione del Libro Unico del Lavoro.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva rispondendo ad un quesito, evidenzia il sistema sanzionatorio applicabile nei casi in cui la prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta sia, in seguito a attività ispettiva, riconosciuta in parte o totalmente disconosciuta.
Sanzioni per omessa o infedele registrazione del LUL o Libro Unico del Lavoro
L’art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015 prevede che salvo i casi di errore meramente materiale l’omessa o l’infedele registrazione dei dati sul LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 150 a 1.500 euro, in caso di violazione fino a 5 lavoratori o per periodi fino a 6 mesi;
- da 500 a 3.000 euro, in caso di violazione da 5 a 10 dipendenti o per un periodo da 6 mesi a 12 mesi;
- da 1.000 a 6.000 euro, in caso di violazione relativa a più di 10 lavoratori dipendenti o per un periodo superiore a 12 mesi.
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La non conforme registrazione della voce trasferta può quindi integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.
Disconoscimento delle trasferte e LUL
L’infedele registrazione inoltre sarà riscontrata nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime dei c.d. lavoratori trasferisti.
In entrambi i casi, le erogazioni sonno assoggettate a differenti regimi contributivi e quindi il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
- sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
- sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondente l’erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Trasferte e LUL, nota del Min. Lavoro (655,0 KiB, 1.634 hits)