Il lavoratore in malattia che intende trasferirsi all’estero in un paese UE, deve essere necessariamente essere autorizzato dall’INPS o dall’ASL. A tal fine, il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente la struttura territoriale competente dell’INPS al fine delle necessarie valutazioni medico legali. Al termine della visita sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo che dovrà essere compilato in tutte e sue parti del lavoratore. Dunque, soltanto su apposita autorizzazione dell’Istituto previdenziale o dell’ASL è possibile trasferirsi in costanza di malattia all’estero senza perdere l’indennità.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, che fornisce delucidazioni anche nel caso in cui il lavoratore effettui comunque la trasferta in assenza di autorizzazione. Vediamo quindi nel dettaglio cosa succede se il lavoratore non chiede l’autorizzazione e quando l’INPS paga la malattia.
Trasferimento del lavoratore in malattia all’estero: quando è possibile
Come già chiarito dall’INPS stesso in alcuni interventi di prassi (Circolare n. 192/1996), il trasferimento all’estero in un paese UE o extra UE di un lavoratore in malattia è subordinato al possesso di un’autorizzazione rilasciata:
- dalla ASL;
- o dall’Istituto stesso.
Ma a cosa serve il provvedimento di autorizzazione? Ebbene, tale documento ha la funzione principale di assicurarsi che il lavoratore richiedente la trasferta possa essere escluso da eventuali rischi di aggravamento del paziente. Chiaramente un trasferimento che presenta rischi di peggioramento dello stato di malattia del lavoratore comporta maggiori costi per indennità di malattia.
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Cosa fare per andare all’estero in malattia?
Qualora il lavoratore intenda trasferirsi all’estero in costanza di malattia, nessuno può impedirglielo. Tuttavia in questo caso specifico deve preventivamente recarsi all’INPS e fare una visita di controllo ambulatoriale. Ciò servirà per accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro. Ma non solo. Si verifica anche che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Quest’ultima valutazione servirà ad evitare ulteriori aggravi sulle casse dell’Istituto dovute ad esempio ad un peggioramento della situazione clinica e del prolungamento della malattia.
Al termine della visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello. In tale sede, il lavoratore è tenuto a fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.
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Trasferimento del lavoratore in malattia all’estero in assenza di autorizzazione
E se il lavoratore in malattia, anche se non idoneo alla trasferta, effettua comunque il trasferimento, cosa succede? In tali casi, nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica. Ciò in considerazione del fatto che il lavoratore compie comunque atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.
Da notare che tali regole valgono per i provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL.
Messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018
Come di consueto alleghiamo il documento di prassi INPS in formato PDF per la sua lettura.
Messaggio INPS numero 4271 del 16-11-2018 (113,0 KiB, 1.400 hits)
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