Dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una forma di pagamento tracciabile, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-914 della L. n. 205/2017). Ciò al fine di verificare la tracciabilità della retribuzione al fine di garantire che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. Sul punto, l’INL già con nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018 aveva precisato che il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).
Differente è il discorso per le indennità di trasferta che hanno natura risarcitoria o retributiva. In tali casi, l’INL con la nota protocollo n. 7369 del 10 settembre 2018 ha affermato che è necessario comunque retribuirli in maniera tracciata; a differenza di quando una somma viene versata a titolo di rimborso, che ha natura restitutoria. Ma vediamo nel dettaglio come avviene la verifica ispettiva in caso di pagamento tracciato della retribuzione.
Divieto retribuzione in contanti: modalità di pagamento
L’art, 1, co. 910, lett. da a) a d) della L. n. 205/2017 ha stabilito che i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Rientrano nell’ambito degli strumenti di pagamento elettronico anche le “carte di credito prepagate” intestate al lavoratore, anche laddove le stesse non siano legate ad alcun codice IBAN.
Sul punto, l’INL ha chiarito che è valido anche il pagamento delle retribuzioni in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario.
Stessa cosa vale per il pagamento della retribuzione tramite vaglia postale; sempreché siano emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Quali elementi della retribuzione devono essere tracciati?
Al fine di individuare quali siano le voci che rientrano nell’obbligo di pagamento con le modalità previste, si ritiene che occorre riferirsi a tutti quegli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
In particolare, rientrano tra gli elementi tracciati:
- la retribuzione mensile prevista dai CCNL;
- la mensilità aggiuntive;
- i superminimi, ad personam ed altre indennità previste dal contratto individuale;
- i compensi per collaborazioni coordinate e continuative previste dai contratti collettivi;
- compensi per collaborazioni coordinate e continuative previste dai contratti tra le parti;
- tutte le somme che debbono confluire nel libro unico del lavoro;
- l’indennità di trasferta.
Restano fuori dall’applicazione della norma invece:
- i rimborsi spese a piè di lista e anticipi per cassa;
- il rimborso spese viaggio;
- e il rimborso spese vitto e alloggio.
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Tracciabilità della retribuzione: come avviene la verifica ispettiva?
Laddove l’ispettore del lavoro non riscontri elementi certi che la retribuzione sia stata pagata con un mezzo tracciato, può procedere a ulteriori controlli che si differenziano in base alla modalità di pagamento scelta.
In caso di:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, la verifica è indirizzata alla filiale dell’Istituto di credito ove è acceso il c/c del datore di lavoro. Gli ispettori possono verificare anche se sono stati emessi altri bonifici per restituire l’importo corrisposto al lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronici, valgono le stesse informazioni appena elencate. In caso di utilizzo di carta non prepagata, la transizione economica può essere dimostrata unicamente dal datore di lavoro esibendo la ricevuta nella quale sono riportate data ed importo della ricarica;
- pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario, la banca dovrà segnalare data e importo delle somme riscosse dal lavoratore;
- assegni bancari, dietro esibizione del numero dell’assegno consegnato al lavoratore, la banca dovrà consegnare: importo, codice ABI e codice CAB della banca che ha negoziato l’assegno, data pagamento, eventuale esito dell’assegno.
- assegno circolare, oltre alle predette informazioni, il datore di lavoro potrà fornire evidenza del beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso.
INL nota 7369 del 10-9-2018
Alleghiamo infine il documento di prassi per una completa lettura.
INL nota 7369 del 10-9-2018 (711,1 KiB, 918 hits)
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