Come noto, il lavoratore non può più essere pagato in contati dal datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a dotarsi mezzi elettronici e soprattutto tracciati per versare l’importo della busta paga. Tuttavia, ai fini ispettivi, quindi in tema di tracciabilità della retribuzione, non ha nessuna rilevanza il fatto che il lavoratore dichiari di non essere stato pagato in contanti. Infatti, è proprio in ragione della precipua capacità degli strumenti di cui all’art. 1, co. 910 della L. n. 205/2017 di fornire prova del loro utilizzo che il Legislatore li ha imposti ai fini del pagamento delle retribuzioni.
A chiarirlo è l’INL, con la Nota n. 473 del 22 marzo 2021, in merito alla possibilità di applicare il regime sanzionatorio previsto all’art. 1, co. 913, della L. n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili.
Tracciabilità della retribuzione: la firma del lavoratore non conta
Particolare rilevanza, ai fini della verifica ispettiva riguardante la tracciabilità della retribuzione, assume il co, 912 della menzionata legge. Secondo tale norma “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
In senso del tutto analogo, non appare possibile accordare rilevanza, ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con mezzi telematici, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento.
Per tale motivo, l’osservanza dell’obbligo normativo è strettamente connessa alla effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e alla loro possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.
Ciò in particolare in riferimento a quei mezzi di pagamento che sono stati ritenuti comunque idonei ad assolvere alla funzione antielusiva della norma, in quanto pur sempre tracciabili Stiamo parlando, ad esempio, del pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente o conto di pagamento ordinario, soggetto alle dovute registrazioni e non un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Obbligo di conservazione della documentazione
In capo al datore di lavoro, sussiste un obbligo di conservazione della documentazione – in particolare delle ricevute di versamento – anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN. Ciò al fine di garantire l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.
Resta salva, nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti prescritti, la valutazione del personale ispettivo.
Questi ultimi, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, possono attivare procedure per le verifiche presso gli Istituti di credito, differenziate a seconda del sistema di pagamento adottato.
Ciò vale anche per escludere “la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore” e conseguentemente la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla norma.