Com’è noto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) svolge alcuni importantissimi compiti. Infatti detta agenzia del Governo esercita e coordina sul territorio del nostro paese la funzione di vigilanza in tema di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, inclusa la vigilanza in campo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi l’Ispettorato esercita le attività ispettive già esercitate in passato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’Inps e dall’Inail. Ma non solo.
Detta agenzia altresì emana periodicamente note assai interessanti perché fanno chiarezza su distinte questioni in tema di diritto e rapporti di lavoro. Lo scorso 8 marzo, in particolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 453, ovvero un documento di prassi con cui ha di fatto indicato che, in ipotesi di uso fraudolento di quel periodo di formazione professionale sul campo che prende il nome di ‘tirocinio’, il datore di lavoro non si può tentare la strada del ricorso amministrativo. Vediamo più da vicino perché.
Il tirocinio fraudolento e il divieto di ricorso amministrativo
Come accennato in apertura, nelle circostanze di uso fraudolento del tirocinio, per il datore di lavoro non c’è alcuna chance di rivolgersi al Comitato per i rapporti di lavoro. I chiarimenti giungono dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e indicano che le aziende e i datori di lavoro sanzionati per aver utilizzato il tirocinio in maniera fraudolenta non possono presentare ricorso amministrativo presso il Comitato per i rapporti di lavoro.
Ricordiamo che un tirocinio è fraudolento laddove il rapporto di tirocinio è stato svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato: sappiamo che per sua natura il tirocinio non costituisce però un’attività alle dipendenze, come quella svolta da un impiegato regolarmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
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In tema di conseguenze a carico di chi usi un tirocinio in modo scorretto, non vi sono particolari dubbi. Infatti, come indicato dalla manovra 2022, che ha inteso arginare il fenomeno dei veri e propri rapporti di lavoro ‘travestiti’ da percorsi di formazione professionale, il tirocinio non può mai formalmente rappresentare rapporto di lavoro e non può essere dunque sfruttato in sostituzione di lavoro dipendente.
Chiaramente il datore di lavoro ne trarrebbe un vantaggio – basti pensare al ‘risparmio’ sui contributi previdenziali – ma è vero che chi lo utilizza in modo scorretto è punito con multe di importo non indifferente. In vigore è infatti una norma che prevede una sanzione di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ogni giorno di tirocinio fraudolento.
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Qual è il motivo del divieto di ricorso
Il perché dell’esclusione è spiegato dettagliatamente nella citata nota n. 453. Nel testo si trova infatti scritto che se è pur vero che per individuare la fraudolenza del tirocinio basta la prova che lo stesso si sia compiuto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, comunque si ritiene che detta circostanza, in ragione delle novità di cui alla legge n. 234/2021, sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro ed alla relativa procedura.
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E’ noto infatti che questo meccanismo costituisce uno strumento di gravame di ambito amministrativo, contro atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi, che abbiano a che fare con la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Ebbene, nel caso del tirocinio fraudolento, la differente qualificazione del rapporto – appunto subordinato invece che inquadrato come esperienza formativa – risulta sanzionata da una norma penale. Nella citata nota l’Ispettorato rimarca allora che, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, è opportuno escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, e questo per il chiaro fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.
In breve, il datore non può fare ricorso perché il giudizio del Comitato per il lavoro, il quale è frutto dell’utilizzo di uno strumento di difesa di natura amministrativa, si andrebbe a sovrapporre con quello dell’autorità penale.
Comunque il recupero dei contributi sarà compiuto al di là da una richiesta ad hoc, in tutte le circostanze nelle quali l’ispettore ritenga di essere in presenza di un tirocinio effettuato in modo irregolare e dunque fraudolento.
Per ulteriori dettagli rimandiamo al testo della I nota n. 453 del 8 marzo 2023.