L’INPS ha rilasciato il messaggio 3933 del 24 ottobre 2018 con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Ticket di licenziamento per le imprese edili, relativamente alla attività di vigilanza documentale. I chiarimenti sono dovuti in quanto per il settore edilizia esiste una deroga per il versamento di questo contributo nei casi in cui il licenziamento a tempo indeterminato viene intimato per fine lavori o fine cantiere in edilizia. In questo periodo l’Istituto previdenziale ha avviato dei controlli sulla relativa documentazione di esonero dal versamento.
Il cosiddetto contributo licenziamento è stato introdotto ed è tuttora disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero di riforma del lavoro); questo prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI, è dovuto a carico del datore di lavoro un contributo per la disoccupazione. Ma vediamo bene come funziona questo contributo, a quanto ammonta e cosa dice il messaggio INPS in oggetto.
Ticket di licenziamento: cos’è e come funziona
Il ticket o contributo di licenziamento è, come anticipato in premessa, un contributo da parte dell’azienda sulla futura indennità di disoccupazione spettante al lavoratore a tempo indeterminato licenziato per qualsiasi ragione o dimesso per giusta causa.
E’ pari per il 2018 a euro 495,34 euro (41% del massimale mensile di NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale per un massimo di 3 annualità, ovvero 1.486,02 euro se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato da almeno 3 o più anni.
Il contributo annuo è invece riproporzionato per le frazioni di anno, ad esempio se il lavoratore è assunto da 6 mesi il ticket licenziamento è pari a 247,67 euro. Il contributo NASpI è dovuto in misura piena anche se il lavoratore è part-time.
Il datore di lavoro deve versare questo contributo all’INPS contestualmente ai contributi mensili nella mensilità successiva al termine del rapporto di lavoro da cui è scaturito il diritto alla NASpI per il lavoratore, a prescindere se lo stesso ne usufruisca o meno.
Il contributo è dovuto quindi sia per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e soggettivo e sia per dimissioni per giusta causa. Fanno eccezione a questa regola i licenziamenti nelle imprese edili ma solo per talune motivazioni stabilite dalla legge.
Ticket di licenziamento imprese edili
Sono esonerate dal versamento del ticket di licenziamento le aziende del settore edilizia in taluni casi specifici; ovvero nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
In questi casi nella denuncia aziendale Uniemens bisogna inserire i codici M400 ed M401, con i quali giustificano il mancato versamento del contributo NASpI; e i codici 1M e 1N nella denuncia individuale per individuare il lavoratore licenziato per il quale spetta l’esonero.
La legge prevede che nei predetti casi di licenziamento per completamento delle attività e chiusura del cantiere l’esonero spetta comunque a prescindere dall’esposizione o meno dei suddetti codici nel flusso Uniemens.
Tuttavia l’INPS chiarisce che sono stati avviati i controlli sui licenziamenti e il corretto assolvimento degli obblighi di legge; i controlli riguardano i casi in cui non vi sia il versamento del contributo e neanche la corretta esposizione dei codici nell’Uniemens.
Pertanto l’Istituto ha iniziato a convocare queste aziende per effettuare i controlli sulla parte documentale del licenziamento.
In questi casi i documenti da produrre sono i seguenti:
- lettera di assunzione con indicato il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto,
- la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro. V è comunque la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.
Sia la lettera di assunzione che quella di licenziamento devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; ovvero la copia della relativa raccomandata se inviati per posta. La documentazione può essere trasmessa all’INPS anche tramite l’area contatti del Cassetto Previdenziale. In caso di invio l’incaricato del controllo provvederà a chiudere positivamente la pratica.
INPS, messaggio 3933 del 24 ottobre 2018
Alleghiamo infine il messaggio INPS per la sua completa lettura.
Messaggio numero 3933 del 24-10-2018 (85,6 KiB, 3.345 hits)