Lo scorso 31 ottobre, è entrato in vigore il d. l. nr. 185/2012 “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”. Con questa legge, il Governo dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 223 dello scorso 11 ottobre, con la quale, si dichiarava incostituzionale l’art.9 commi 2 e 22 e l’art 12, comma 10 del d.lg. nr 78/2012 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), nella parte in cui prevede tagli agli stipendi dei magistrati e alle dirigenze della P.A., e, nella parte in cui imponeva il cd. “contributo di solidarietà e, la trattenuta del 2,5% sul Tfr a carico del dipendenti pubblici.
La sentenza, infatti:
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma;
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013;
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Per la Consulta tali norme erano fonte di disuguaglianza, oltre a porsi ”in evidente contrasto” con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacita’ contributiva.
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Il decreto legge nr. 185/2012 abroga, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
“I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10,e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia’ erogate in eccedenza”.
Le risorse stanziate dal Governo sono di circa 41 milioni di euro: 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e, 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
Link: D. L. nr. 185/2012 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici)
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