Con la circolare 70 del 26 luglio, l’INPS si è soffermata sull’intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR e i crediti da lavoro (articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) in considerazione delle modifiche introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d. lgs . 12 gennaio 2019, n. 14).
In alcuni casi sono previste delle deroghe al principio di solidarietà in capo al cessionario dell’impresa nei cui confronti sia stata avviata la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo liquidatorio e la liquidazione coatta amministrativa, in assenza di continuazione dell’attività.
Vediamo nello specifico i chiarimenti forniti dall’INPS.
Cos’è il fondo di garanzia INPS per il TFR
Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito con l’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente (Fonte portale INPS).
Con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Ai sensi dell’articolo 24, legge 8 marzo 1989, n. 88 il Fondo afferisce alla “Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti”. È alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile.
L’intervento del Fondo è riservato a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo citato (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato. Sono considerati beneficiari anche i soci di cooperative di lavoro.
Possono presentare domande di intervento del fondo anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – articolo 2122, codice civile) e i cessionari a titolo oneroso del TFR (circolare INPS 26 giugno 2012, n. 89).
Sono esclusi dall’intervento del Fondo:
- i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP SpA);
- i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato;
- i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni.
Quali sono le novità del fondo di garanzia dopo la riforma della crisi d’impresa
Il codice della crisi d’impresa, CCII, ha espressamente disciplinato l’intervento del Fondo di garanzia quando il trasferimento riguarda imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale, del concordato preventivo liquidatorio e della liquidazione coatta amministrativa, in assenza di continuazione dell’attività.
La norma prevede che non si applichi il principio della solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro maturati dai dipendenti nei confronti del cedente, prevista dall’articolo 2112, secondo comma, del c.c. e che il TFR sia immediatamente esigibile nei confronti dell’azienda cedente.
Ai sensi dell’articolo 47, comma 5-bis, della legge n. 428/1990, introdotto dall’articolo 368, comma 4, lett. d), del CCII:
Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80”.
Dunque, se il trasferimento riguarda un’azienda sottoposta a procedura concorsuale liquidatoria, scatta una tutela nei confronti dell’acquirente dell’impresa che si ritrova nelle siffatte ipotesi. Con disapplicazione del principio di solidarietà per il pagamento del TFR.
Tuttavia, non opera deroga alcuna all’applicazione del suddetto principio laddove nei confronti dell’azienda cedente:
- sia stata aperta una procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del CCII;
- sia intervenuta l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli stessi non hanno carattere liquidatorio;
- sia stata aperta una procedura di amministrazione straordinaria in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività.
Infatti, nel codice in esame, rispetto all’ipotesi di concordato con continuità è previsto che i crediti di lavoro siano soddisfatti sempre secondo la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente quello di liquidazione (art. 84, comma 7) e che, in caso di moratoria nel pagamento, per i crediti di lavoro, essa non possa eccedere i sei mesi dall’omologazione (art. 86). L’articolo 100 del CCII, inoltre, nel caso di concordato con continuità aziendale, ha previsto che il Tribunale possa autorizzare il pagamento di tutte le retribuzioni richieste.