Come fare per recuperare il TFR versato al Fondo di tesoreria INPS da parte di aziende che non superano le 50 unità, e quindi escluse dall’obbligo imposto dalla legge? È questo il tema principale affrontato dall’INPS con il Messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale evidenza che si sono create situazioni in cui le aziende, pur non integrando il predetto requisito dimensionale, sono state ammesse al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS. In tali casi, quindi, risulta fondamentale comprendere come sia possibile procedere al recupero del TFR non dovuto all’INPS.
Ebbene, l’Istituto distingue innanzitutto tra:
- aziende in possesso della regolarità contributiva;
- aziende irregolari.
Nel primo caso, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge. Diversamente, per le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, che non provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva, potranno presentare istanza di rimborso. A tal fine, le aziende dovranno provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.
Richiesta TFR Fondo tesoreria INPS: aziende in regola con il Durc
Per quanto riguarda le aziende in regola con gli adempimenti contributivi, la procedura di rimborso del TFR si differenzia in base al possesso o meno del codice autorizzativo “1R”.
In caso di possesso del predetto codice, l’INPS assegnerà il codice autorizzativo “7W”, avente il significato di:
- “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
Quindi, l’azienda dovrà procedere in maniera differente in relazione alle due diverse tipologie di lavoratori:
- lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo: in tal caso, l’azienda provvederà a far pervenire all’INPS una dichiarazione contenente l’elenco dei lavoratori interessati, gli importi anticipati e/o liquidati a ciascuno di essi. Inoltre è necessaria l’indicazione della data di erogazione, attestazione di avvenuto incasso da parte del lavoratore, con copia della busta paga;
- lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo: in quest’ultimo caso, le aziende inoltreranno, tramite “cassetto bidirezionale”, la domanda di rimborso corredata dalla dichiarazione e la documentazione aziendale. A seguito della domanda di rimborso, l’INPS acquisirà un flusso di regolarizzazione interno. Quindi, l’INPS inserirà l’importo spettante con il nuovo codice causale “DA02” avente il significato di “Recupero Anticipazione/Liquidazione TFR”.
Con riferimento alle aziende prive del C.A. “1R”, all’azienda sarà attribuito il C.A. “7W”. In questo caso, quindi, il TFR relativo al periodo compreso fra il primo mese di versamento e il mese immediatamente precedente a quello dell’assegnazione del codice, rimane accantonato al Fondo di Tesoreria.
L’azienda, quindi, dovrà presentare all’Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria.
TFR al Fondo di tesoreria INPS: aziende non in regola con il Durc
Laddove l’azienda non fosse in regola con il Durc, le modalità di gestione del rimborso del TFR dipende dall’attribuzione o meno del C.A. “1R”.
Quindi, nel primo caso:
- per i lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo, attraverso il flusso Uniemens l’azienda può effettuare i consueti versamenti e/o conguagli sugli importi del Fondo di Tesoreria. Mentre l’azienda sospesa o cessata, che abbia già erogato anticipazioni e/o liquidazioni senza operare i relativi conguagli, potrà effettuare il recupero attraverso l’invio dei flussi di regolarizzazione;
- per i lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo contributivo, le quote di TFR accantonate dovranno essere restituite all’azienda secondo le consuete regole del rimborso.
In quest’ultimo caso, le aziende interessate sono tenute a dare comunicazione ai lavoratori che le quote di TFR sono accantonate presso il datore di lavoro.