Il Garante della Privacy ha rilasciato la newsletter numero 414 del 27 aprile 2016 nella quale è possibile trovare un interessante caso di autorizzazione di videosorveglianza in azienda con utilizzo di videocamere di ultima generazione, ovvero telecamere intelligenti.
Il caso riportato in allegato, contraddistinto con il doc. web n. 4933227, riguarda una azienda operante nel settore dei semiconduttori che intende utilizzare un nuovo impianto di videosorveglianza dotato di software “intelligent video“.
Tecnicamente l’impianto, installato nei luoghi di lavoro, è munito di sistema di riconoscimento sulla base di modelli comportamentali in grado di individuare condizioni anomale come ad esempio la rilevazione di un uomo a terra e di telecamere termiche, che, senza effettuare alcuna identificazione, avrebbero la funzione di attivare l’allarme a seguito dell’individuazione di forme in movimento in una “no access zone”.
La società, prosegue il documento, ha presentato domanda di verifica preliminare ospita all’interno del suo perimetro anche altre due aziende sue fornitrici, per le quali svolge un servizio di vigilanza. Tutto il sito produttivo è classificato come “a rischio di incidente rilevante”.
Telecamere intelligenti in azienda, sì del Garante Privacy
Considerati l’ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo e le specifiche esigenze del rispetto di elevati standard di sicurezza nazionali ed internazionali, il Garante per la Privacy ha ritenuto che la richiesta della società possa essere accolta perché conforme ai principi del Codice della privacy.
Con le stesse motivazioni, il Garante ha autorizzato la società anche alla conservazione delle immagini rilevate per 45 giorni, con lo scopo di monitorare lo stabilimento produttivo e individuare i responsabili di eventuali fatti illeciti, anche a seguito di intrusioni e furti già denunciati. Ad eccezione della visione da parte dell’Autorità giudiziaria, l’accesso alle immagini potrà avvenire solo nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sindacali aziendali e le stesse non potranno essere diffuse o comunicate.
Garante Privacy, doc. web n. 4933227 (70,6 KiB, 867 hits)
Fonte: Garante per la Privacy