Supplementi di pensione e pensioni supplementari a maglie larghe per i lavoratori assicurati presso il Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo e degli Sportivi Professionisti, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e alle gestioni autonome dell’Istituto.
Infatti, possono essere riconosciuti i supplementi di pensione o pensioni supplementari a seconda del regime di convenzione se le contribuzioni sono state versate in epoca successiva al pensionamento. Diversamente, in caso non venga applicata la convenzione, il supplemento di pensione è a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale. Ciò vale anche ad esempio in caso di utilizzo della contribuzione versata presso una sola gestione.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 4075 del 2 novembre 2018. Il documento di prassi fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alla definizione dei supplementi di pensione e delle pensioni supplementari nei casi di contribuzione accreditata presso:
- il Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo e il Fondo Pensione degli Sportivi Professionisti (ex ENPALS);
- il Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPDL);
- le gestioni autonome dell’INPS.
Pensione supplementare: artigiani e commercianti
Particolare è il caso delle pensioni liquidate a carico delle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali. In tale fattispecie infatti, la contribuzione ex ENPALS versata in epoca successiva al pensionamento può dare diritto, previa richiesta, alla concessione di una pensione supplementare. La pensione supplementare quindi è a carico della gestione artigiani ed esercenti attività commerciali.
Supplementi di pensione e pensioni supplementari: coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Infine altro particolare interessante riguarda le prestazioni previdenziali liquidate in applicazione dell’art. 4-ter D.L. n. 6/1993, si prevede:
- nei casi di pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS, può essere riconosciuto il supplemento di pensione a carico della gestione medesima;
- nei casi di pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) la contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex ENPALS, a richiesta dell’interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione ex ENPALS.
Laddove il pensionato abbia conseguito il trattamento di pensione a carico della gestione CD/CM oppure a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una delle due gestioni citate la contribuzione versata successivamente al pensionamento nell’altra gestione darà luogo alla liquidazione di una pensione supplementare.
Messaggio INPS 2 novembre 2018, numero 4075
Alleghiamo infine il documento di prassi per la completa lettura dei chiarimenti forniti dall’INPS.
Messaggio 4075/2018 INPS (119,4 KiB, 541 hits)
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