Successione dei contratti a termine per i supplenti nelle scuole: Il Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 37561/2012, ha fornito un parere all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sull’applicazione della normativa sui contratti a termine dopo la riforma del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le supplenze di docenti di servizi educativi e scolastici gestiti in proprio.
Come ben sappiamo, il d. lgs nr. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), stabilisce che
qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Successione dei contratti a termine per i supplenti nelle scuole
Il dipartimento della Funzione pubblica, con la nota nr. 37561/2012 ha affermato che la successione dei contratti a termine, contenuta nel D.L.vo n. 368/2001, così come modificato dalla Riforma del Lavoro, non riguarda le scuole dei Comuni, al pari delle scuole statali.
L’esclusione è giustificata dalla legge n.106/11 che, prevede che sono esclusi dall’applicazione del dlgs n. 368/2001 (disciplina dei contratti a temine) i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Ata, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e anche determinato.
La ratio della norma và rinvenuta nella circostanza per la quale
“attraverso la continuità didattica, è garantito il diritto costituzionale all’educazione, all’istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione), nonchè la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo indiscriminatamente da parte di tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi”.
Inoltre, la nota rimarca il principio del concorso pubblico per il reclutamento del personale a termine.
“Il superamento di un nuovo concorso, da parte di un soggetto che abbia già lavorato a termine con l’amministrazione, consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo dei limite massimo di 36 mesi, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti”.