Ai sensi delle Legge n. 3 del 2012, il debitore in stato di sovraindebitamento, cui non si applica la legge fallimentare, può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
Si tratta in pratica di una procedura con la quale i debitori non dichiarabili fallibili, possono tentare di risolvere la loro situazione debitoria. Ma cosa succede se, in pendenza di detta procedura da sovraindebitamento, viene notificata al debitore (datore di lavoro) una diffida accertativa per crediti patrimoniali dei lavoratori, ex art. 12 D.Lgs 124/2004, senza che il debitore abbia richiesto entro 30 giorni un tentativo di conciliazione monocratica o, qualora l’abbia richiesto, lo stesso abbia avuto esito negativo?
Il sovraindebitamento blocca la validazione delle diffide accertative
Qualora il personale ispettivo accerti crediti patrimoniali dei lavoratori, adotterà un provvedimento di diffida accertativa che verrà notificato al debitore (datore di lavoro) che nel termine di 30 giorni potrà presentare una richiesta di tentativo di conciliazione monocratica. In caso di mancata richiesta del predetto tentativo di conciliazione monocratica e in caso di mancato accordo, il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro potrà validare la diffida accertativa che acquisterà il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
Ma cosa succede se nel frattempo il debitore (datore di lavoro) ha presentato un accordo di ristrutturazione del debito nell’ambito della specifica procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012?
Con l’Interpello n. 2 del 2018 la Direzione Generale per i Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che non è possibile per i Direttori degli ITL validare diffide accertative per crediti patrimoniali qualora siano stati presentati accordi di ristrutturazione del debito per sovraindebitamento in quanto i predetti crediti mancherebbero del requisito di esigibilità previsto dal codice di procedura civile.
Solo i crediti patrimoniali dei lavoratori dotati dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità possono infatti formare oggetto di diffida accertativa. Per questo motivo il Ministero ha escluso la possibilità per i Direttori degli ITL di validare diffide accertative per crediti patrimoniali in pendenza di accordi di ristrutturazione dei debiti per sovraindebitamento.