Il cosiddetto Decretone (Dl 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 26/2019) ha introdotto una nuova sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubblica Amministrazione. La novità legislativa, in particolare, è intervenuta sulla Legge 335/1995 (Riforma Dini) introducendo il comma 10-bis.
La norma novellata prevede ora che per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle PA, i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
La novità è stata recepita dall’INPS con la Circolare n. 122 del 6 settembre 2019.
Termini di prescrizione dei contributi delle P.A.: la riforma Dini
La L. n. 335/1995 ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell’Ago, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa. All’art. 3, co. 9 e 10 è disposta la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da 10 a 5 anni. Il co. 9, in particolare, ha stabilito che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto Previdenziale.
Tali disposizioni si applicano anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Sospensione dei termini di prescrizione per le P.A.: i destinatari
Sono interessati alla sospensione dei termini di prescrizione le sole amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs 165/2001, ed in particolare:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni:
- le aziende sanitarie locali;
- le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
- le IPAB;
- le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni.
Sono altresì comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni: la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, nonché le Università non statali.
Termini di prescrizione dei contributi per le P.A.: soggetti esclusi
Sono, invece, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio;
- i consorzi di bonifica;
- gli enti morali;
- infine gli enti ecclesiastici.
Sospensione dei termini di prescrizione per le P.A.: chiarimenti di applicazione
Alla luce delle predette novità legislative, la contribuzione afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, la contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, soggiace agli ordinari termini prescrizionali.
In particolare, considerato che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.