Sospensione contributi INPS novembre 2020: a chi spetta e come funziona? La nuova sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre 2020 arriva a seguito della recente impennata della curva epidemiologica da Coronavirus ha costretto il Governo a correre ai ripari mediante il lockdown localizzato, disposto mediante il Dpcm del 3 novembre 2020. L’Italia, come noto, è stata suddivisa in tre aree in base al rischio di contagio: zona gialla, zona arancione e zona rossa. Chiaramente, laddove il rischio di diffusione del COVID-19 è maggiore, l’Esecutivo ha introdotto maggiori ristori economici e agevolazioni per venire incontro alle chiusure delle attività.
È questo il caso, ad esempio, della recente sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive Infatti, poiché il territorio nazionale è stato articolato in diverse zone di rischio, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente su tale tema con il Decreto Ristori-bis. Il provvedimento, recepito dalla Circolare INPS n. 128 del 12 novembre 2020, va intersecarsi e integrare la precedente sospensione contributiva disposta con il Decreto Ristori.
Vediamo quindi nel dettaglio i soggetti interessati alla sospensione dei contributi INPS.
Sospensione contributi INPS novembre 2020: chi ha diritto
Inizialmente, l’art. 13 del Decreto Ristori ha disposto la sospensione, per la competenza del mese di novembre 2020, dei termini relativi ai versamenti:
- dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS);
- dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
La sospensione, in particolare, opera per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del D.L. n. 137/2020.
Stop contributi novembre: cosa prevede il Decreto Ristori-bis
Successivamente, a seguito delle nuove misure restrittive adottate dal Dpcm del 3 novembre 2020, il Governo è intervenuto nuovamente sul tema. In particolare, si prevede che la sospensione di cui al Decreto Ristori si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori-bis. Si amplia, quindi, l’ambito di applicazione della sospensione.
Attenzione però: rispetto al Decreto Ristori la nuova sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Sospensione contributi zone arancioni e rosse
Il Decreto Ristori-bis, inoltre, ha previsto una specifica sospensione dei contributi per le aziende operanti nelle zone arancioni e zone rosse. Per queste ultime, che svolgono una delle attività prevalenti individuate nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020, scatta la sospensione dei contributi per il mese di novembre 2020.
Si ricorda, al riguardo, che gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
Da notare che l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle P.A., rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.
Ripresa dei versamenti, quando?
Non bisogna dimenticare che trattasi solamente di una sospensione. Infatti, la legge dispone che la ripresa debba avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Da specificare, inoltre, che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Sospensione rate di ammortamento
L’INPS specifica, inoltre, che sono sospese anche le rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020. La ripresa dei versamenti deve avvenire, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Infine, l’Istituto Previdenziale afferma che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.
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