L’INPS, con la Circolare 145 del 14 dicembre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione dei contributi previdenziali per il mese di dicembre 2020 causa Covid-19. L’argomento è stato oggetto di numerose modifiche nel susseguirsi dei vari decreti Ristori. Ultimo intervento in ordine cronologico è il Dl 157/2020 Decreto Ristori quater.
In particolare si specifica che la sospensione riguarda i contributi relativi a dicembre degli esercenti attività d’impresa, arte o professione; inoltre, per i datori di lavoro, la sospensione riguarda, a determinate condizioni, i contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti di competenza del mese di novembre e da versare entro la scadenza del 16 dicembre.
La medesima disposizione normativa indica, altresì, le modalità di recupero dei contributi sospesi, i quali possono avvenire: una tantum oppure a rate.
Vediamo quindi nel dettaglio a chi si applica la sospensione contributiva nel mese di dicembre e soprattutto entro quando restituire gli importi all’INPS.
Sospensione dei contributi di dicembre 2020: il Decreto Ristori quater
Come detto in premessa il Decreto Ristori Quater ha previsto la sospensione del versamento dei contributi INPS, relativamente al mese di dicembre 2020. I beneficiari della sospensione, in particolare sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con:
- domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Da notare che i versamenti in scadenza nel suddetto mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
A tal fine, l’INPS comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione. Ciò per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.
Contributi di dicembre sospesi per Covid: estensione dei soggetti interessati
Il successivo co. 3 dell’art. 2 e estende l’applicazione della sospensione a prescindere dal requisito del calo di fatturato:
- ai soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020;
- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cd. “zone arancioni” e “zone rosse”;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”;
- soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”.
I datori di lavoro privati con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (lettere B, C e D sopra descritte), in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza.
Gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, come segue:
- zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.
Pertanto le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della presente sospensione contributiva.
Recupero contributi sospesi dicembre per Covid
Come anticipato in premessa, i contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere recuperati:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Si precisa, infine, che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021. A tal proposito, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Circolare 145 del 14 dicembre 2020
Di seguito la circolare INPS 145/2020 e relativi allegati in merito alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi del decreto-legge 157 del 30 novembre 2020.
Circolare INPS 145 del 14-12-2020 e Allegati (387,7 KiB, 834 hits)