La sanzione versata dall’azienda per il rilascio del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, può essere oggetto di rimborso nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo? A fare chiarezza sul punto ci ha pensato direttamente l’INL, con la Nota n. 7401 del 12 agosto 2019. Il documento di prassi, nel richiamare la soluzione prospettata dalla ITL di Bari, afferma che la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc. Quindi, rimangono salvi gli effetti già maturati.
Pertanto, continua l’INL, eventuali richieste di rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, non possono essere accolte.
Sospensione attività imprenditoriale: la normativa
La disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale è contenuta all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro). La ratio della norma è quella di prevenire il lavoro “nero” e irregolare, nonché tutelare l’integrità pisco-fisica dei lavoratori. Eventuali irregolarità possono essere segnalate dagli organi di vigilanza del:
- del Ministero del Lavoro;
- dell’INPS
- dell’INL.
Questi ultimi possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La sanzione scatta esclusivamente:
- allorquando i lavoratori “in nero” siano in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Successivamente l’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle infrastrutture. Questi ultimi hanno il compito di emanare un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche:
- di durata pari alla citata sospensione;
- per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Sospensione attività commerciale: condizioni per la revoca
Al co. 4 dell’art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008, è stabilito che il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. A tal fine, occorre soddisfare alcune condizioni, ossia:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale;
- il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2500 euro rispetto a quelle di cui al comma 6. 5.
E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Sospensione attività imprenditoriale: come fare ricorso
Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente all’ITL territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi.
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