Con la nota n. 19570 del 16 novembre 2015 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce ulteriori chiarimenti riguardo al settore edile, per quanto riguarda la tempistica degli adempimenti in materia d prevenzione quali la visita medica, la formazione e informazione ecc. che il datore di lavoro deve porre in essere ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale eventualmente adottato in fase d’ispezione.
La nota si è resa necessaria a seguito di alcune richieste di chiarimento intervenute in occasione di recenti incontri fra la Direzione scrivente e i coordinatori della vigilanza in merito all’applicazione della circolare n. 26/2015 ovvero sulla sospensione attività imprenditoriale in edilizia.
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La suddetta circolare, nella parte in cui fa riferimento alla sospensione attività imprenditoriale in edilizia, riprende alla lettera quanto già espresso dal Ministero del Lavoro con circolare 33/2009 e con lettera Circolare 22 agosto 2007.
In particolare chiariva nel merito che:
Oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate. In tal senso, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita.
E’ evidente quindi come tale indicazione sia espressamente riferita al “settore edilizia”, si precisa quindi che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Quindi, fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:
- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, si potrà revocare un provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.