Come sarà già noto a molti lavoratori subordinati, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, rientra nella materia della Salute e Sicurezza sul Lavoro (TU DLgs 81/08). Per sorveglianza sanitaria si intende infatti l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati, per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.
Ebbene, secondo un recente interpello del Ministero del Lavoro, i datori di lavoro possono nominare medici competenti in aree di lavoro anche diverse dalla sede operativa nelle quali vi sono lavoratori in lavoro agile e procedere alla nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working. Pensiamo in particolare a quei casi in cui i lavoratori a distanza lavorano lontano dalla sede ‘fisica’ dell’azienda. Ebbene, quanto chiarito a livello ministeriale con l’interpello 1/2023 ha avuto segno positivo rispetto al quesito proposto.
Smart working e sorveglianza sanitaria: il contesto di riferimento
In riferimento alla sorveglianza sanitaria questa comprende:
- la visita medica preventiva;
- le visite mediche periodiche;
- visite mediche alla variazione della destinazione lavorativa o alla modifica del rischio;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro;
- visite mediche straordinarie;
- visite mediche eccezionali (per i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 96).
Il dipendente in smart working deve essere sottoposto, come nel caso dei dipendenti che operano in sede, alla sorveglianza sanitaria e a tutte le visite sopra elencate. Le norme in materia permettono le visite di controllo all’indirizzo del lavoratore, in azienda o nelle sedi stabilite.
La citata questione legata all’interpello si riferisce ai lavoratori in smart working in malattia, ma le regole sopra menzionate valgono, in linea generale, anche per tutta la sorveglianza sanitaria in generale.
Quali regole per la visita medica di controllo domiciliare in caso di smart working?
Di fatto l’interpello altro non è che un quesito di ordine generale sull’applicazione delle regole, rivolto nel caso che qui interessa da Confcommercio al Ministero del Lavoro. In particolare, il quesito atteneva alla possibilità di individuare, con una nomina ad hoc:
- medici competenti distinti e supplementari rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti,
- vicini al luogo in cui gli stessi lavoratori continuano a lavorare con le regole dello smart working,
- specificamente scelti per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e nominati soltanto per queste aree e per le tipologie di lavoratori operanti da queste aree in regime di lavoro a distanza.
Non dimentichiamo peraltro che il lavoro agile nel privato è regolato dalla legge n. 81/2017, la quale contiene misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e regole mirate a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Lo smart working consiste in una modalità di svolgimento del lavoro dipendente diffusasi notevolmente con la pandemia, e per cui si prevede il pagamento della malattia.
Ebbene, la risposta al quesito è stata positiva, sgomberando il campo da ogni possibile dubbio: il datore di lavoro può nominare medici specifici per i lavoratori in smart working.
I chiarimenti del Ministero del Lavoro
Dunque il datore di lavoro interessato può nominare più medici competenti, e può anche rintracciare tra essi un dottore con compiti di coordinamento, per specifiche esigenze organizzative nei casi di aziende con varie unità produttive, nelle ipotesi di gruppi di imprese ma anche laddove emerga necessità in rapporto alla valutazione dei rischi.
Pertanto, la risposta del Ministero nell’interpello 1/2023 ha dato pieno spazio all’iniziativa delle aziende: la nomina di più medici competenti non può che essere conforme alle regole in tema di visite fiscali e controlli – in caso di malattia del lavoratore in smart working.
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