È stata prorogata fino al 31 luglio 2022, la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili esposti al rischio covid-19 (L. 52/2022, di conversione del D.L. 24/2022).
L’INAIL ha quindi recepito la proroga e con avviso del 26 maggio 2022, ricorda che i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 luglio 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Istituto attraverso l’apposito servizio online.
Il datore di lavoro, o l’intermediario delegato, possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” accessibile tramite SPID o Carta nazionale dei servizi (CNS) come da indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44/2020.
Sorveglianza sanitaria eccezionale covid-19 lavoratori fragili: la norma
L’art. 83, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha disposto l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19.
Le misure devono essere adottate in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, ovvero:
- da esiti di patologie oncologiche;
- dallo svolgimento di terapie salvavita;
- da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la stessa può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL. L’Istituto assicuratore, infatti, vi provvede con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.
Sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili
La sorveglianza sanitaria è un insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione:
- all’ambiente di lavoro;
- ai fattori di rischio professionali;
- alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Essa rientra nell’attività svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH) dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria è effettuata:
- dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente;
- dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Concetto di fragilità
In merito alle “situazioni di particolare fragilità” i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di malattie cronico degenerative. Queste, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.
Pertanto il concetto di “fragilità” va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
In merito al requisito dell’età, tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. Pertanto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Sorveglianza sanitaria eccezionale: comunicazione medico competente
Per consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria, si rilascia il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. Il servizio è disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.
L’adempimento deve essere effettuato entro il nuovo termine del 31 luglio 2022.
Valutazione della condizione di fragilità
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità. Quindi fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il medico si riserva comunque il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Quanto costa il servizio di Sorveglianza sanitaria eccezionale INAIL
Si ricorda, al riguardo, che l’importo unitario per la singola prestazione resa dall’Inail, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, è pari a euro 50,85.
Tale tariffa deve essere versata direttamente all’Inail dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email