Il 2020 rappresenta l’anno di svolta per quanto concerne il contrasto all’abuso di somministrazione illecita di manodopera. Infatti, il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, in materia di appalti e subappalti ha introdotto:
- nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente;
- limiti alla compensazione mediante F24;
- esteso il meccanismo dell’inversione contabile per le ritenute fiscali.
La nuova disciplina è entrata in vigore l’1 gennaio 2020, salvo che per il reverse charge delle ritenute d’acconto per il quale, invece, occorrerà attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea. Ciò significa che soltanto le ritenute operate dal 2020 soggiaceranno alle nuove regole. Diversamente, i versamenti effettuati nel 2020 ma relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre 2019 continueranno ad essere soggetti alla disciplina previgente Pertanto, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020.
Le novità sono state riepilogate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’Approfondimento del 7 gennaio 2020 che alleghiamo a fondo pagina.
Somministrazione illecita di manodopera: reverse charge ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
L’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del “Decreto Fiscale 2020”, prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.
In particolare, le aziende committenti sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Attenzione però. L’applicazione della norma riguarda esclusivamente:
- l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- svolgimento presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Comunicazione dei lavoratori in appalto
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
- le deleghe;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
Detto elenco dovrà prevedere:
- i lavoratori, identificati mediante codice fiscale;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del ser-vizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Casi di esclusione delle compensazioni
In tal contesto, il legislatore ha consentito alle imprese appaltatrici, in alcuni casi, di richiedere l’esclusione dall’applicazione dalla nuova disciplina. Nello specifico, i requisiti che devono essere posseduti cumulativamente sono i seguenti:
- impresa attiva da almeno tre anni;
- regolarità con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Applicazione del reverse charge per appalti e subappalti
Infine, sempre in materia di nuovi obblighi introdotti dal “Decreto Fiscale 2020” in capo ai sostituti d’imposta, si segnala l’art. 4 che dispone l’applicazione del reverse charge delle ritenute fiscali in occasione di appalti e subappalti.
In particolare, il committente dovrà sostituirsi all’appaltatore e al subappaltatore nel versamento delle ritenute fiscali applicate sulle retribuzioni dei dipendenti di questi ultimi direttamente impegnati nell’appalto.
Approfondimento Fondazione Studi Cdl del 7 gennaio 2020
Alleghiamo infine l’approfondimento del 7 gennaio 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Approfondimento Fondazione Studi Somministrazione illecita (1,2 MiB, 1.796 hits)
Fonte: Fondazione Studi Cdl