Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 36 del 21 settembre 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sui soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento; o meglio, sulla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 11, D.L. n. 138/2011 (conv. da Legge n. 148/2011), anche in relazione alla circolare n. 24 del 12 settembre 2011.
Si richiama intanto la disposizione dell’art 11:
“i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall’art. 18 della L. n. 196/1997e dal relativo regolamento di attuazione”.
La circolare n. 24 del 12 settembre u.s. segnala, in particolare, la previsione dell’art. 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.
Il ministero, richiama accanto alle disposizioni specifiche in materia di tirocinio, la normativa vigente in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro che, costituisce la cornice di riferimento dell’intervento regionale sul mercato del lavoro.
“A questo riguardo si ricorda l’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 che definisce l’intermediazione come “l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”.
Pertanto, conclude l’interpello, “Come si evince dalla lettura dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono pertanto promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini (come, ad esempio, quelli di cui all’art. 18 della L. n. 196/1997 e all’art. 11, comma 2, della L. n. 68/1999) fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la circolare n. 24/2011”.