Il rappresentante legale della società tra professionisti può ottenere le credenziali ovvero il PIN INPS, ed operare con i servizi telematici offerti dall’Istituto previdenziale, solo previo censimento presso l’Istituto. In caso contrario, ossia se dalla verifica in archivio la Stp non risulta censita, occorre necessariamente indicare tutti i dati identificativi obbligatori reperibili nelle visure camerali (es. la tipologia di Stp, la matricola aziendale il codice fiscale del rappresentante legale, ecc.).
L’ottenimento delle credenziali INPS permetterà al rappresentante legale della Stp di poter fruire di alcune funzioni telematici, come ad esempio l’acquisizione delle deleghe, la possibilità di poter abilitare o rimuovere i dipendenti della società e aggiungere o rimuovere la delega ai soci intermediari.
Società tra professionisti 2018
La disciplina della società tra professionisti è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento per mezzo del’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183; successivamente adottata con Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, permette sostanzialmente di superare la classica formula dello studio associato che era limitato solamente a soci iscritti agli albi professionali.
Grazie alla Stp è ora possibile mettere insieme l’esperienza di più persone iscritte a organi professionali diversi o soci non iscritti. La STP inoltre può assumere diverse forme societarie, dalla società semplice alla società cooperativa.
PIN INPS società tra professionisti
Il documento di prassi dell’INPS, dopo aver riepilogato dettagliatamente la disciplina delle Stp, ha fornito le istruzioni operative riguardanti il censimento che sarà differente in base all’Ordine di appartenenza dei soci. Tale adempimento sarà necessario affinché il rappresentante legale possa identificare la società ed ottenere il PIN dall’INPS.
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Infatti, all’atto della richiesta del PIN, l’INPS effettuerà una verifica nei propri archivi. Questo al fine di osservare se la Stp in questione sia presente o meno nella funzione “Gestione Deleghe – Archivio censimento STP“. L’assenza dell’identificativo della società comporta l’obbligo di caricare ed inserire tutti i dati reperibili nelle visure camerali.
Una volta che la società è censita sul sito dell’INPS, e il rappresentante legale è in possesso delle credenziali INPS, può operare con i servizi telematici; questi consentiranno:
- sia di abilitare e rimuovere i dipendenti della società,
- sia acquisire deleghe,
- nonché aggiungere o rimuovere la delega ai soci intermediari.
Circolare INPS numero 77 del 01-06-2018
Alleghiamo la circolare numero 77 del 01-06-2018 per la completa lettura.
Circolare INPS numero 77 del 01-06-2018 (109,7 KiB, 1.024 hits)