Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 0182223 dello scorso 30 agosto 2012, ha fornito alcune precisazioni in merito alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto, introdotta dal Decreto Sviluppo, D.L. n. 83/2012.
La nota del MISE specifica che tale tipo di società può essere costituita sia da persone fisiche over 35 che da under 35. Ma andiamo con ordine.
L’art. 44 del decreto sviluppo, istituisce la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, stabilendo che:
“Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice civile (ossia la SSRL), la società a responsabilità limitata a capitale ridotto puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione”.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a una o piu’ persone fisiche anche diverse dai soci.
Diversamente dalla società a responsabilità limitata semplificata (SSRL), “per disposizione dello stesso atto costitutivo l’amministrazione della societa’ puo’ essere affidata a una o piu’ persone fisiche anche diverse dai soci”.
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In sede di conversione del decreto legge, è stato aggiunto il comma 4 –bis secondo il quale,
Al fine di favorire l’accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
La Camera di commercio di Potenza chiede chiarimenti in merito a quanto disposto dal comma 1 art 44, secondo il quale “la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione”.
Secondo il Ministero, la disposizione introdotta in sede di conversione del decreto legge, dal comma 4-bis, finisce con il suo riferimento “ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, finisce per condizionare anche l’interpretazione del primo comma dell’art 4.
Se infatti, si legge nella nota del Ministero, “ la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione e se, nel contempo, ai sensi del comma 4-bis i giovani di età inferiore a trentacinque anni, possono intraprendono attivita’ imprenditoriale attraverso la costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto, sembra doversene dedurre che il primo comma, seppur con dizione fuorviante, intende esprimere il concetto che la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni”.
D. lg. nr. 83/2012 decreto sviluppo
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