Lo scorso 5 maggio il Senato, ha approvato definitivamente la Legge di Conversione con modifiche del Decreto-Legge 30/2021 che contiene il nuovo congedo covid 2021 e lo smart working per genitori lavoratori dipendenti con figli in DAD, quarantena o colpiti da covid-19.
Aggiornamento: pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021 la Legge 6 maggio 2021, n. 61 recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Quindi, i genitori lavoratori hanno diritto allo smart working fino al 30 giugno 2021 con figli minori di 16 anni, in caso di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena delle classi. Tuttavia, chi non può svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, scatta il congedo covid per uno dei due genitori, che può rimanere a casa con il figlio nei periodi di sospensione della didattica in presenza. Chiaramente, in tal caso, vi è il mantenimento del posto e soprattutto il divieto di licenziamento.
Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio come funzionano Smart working e congedo covid per il 2021. Ma prima alleghiamo il testo del Decreto-Legge coordinato con la Legge di conversione.
Testo coordinato del Decreto-Legge 30 del 13 marzo 2021 con la Legge 61 del 6 maggio
Qui di seguito alleghiamo il Testo coordinato del Decreto-Legge 30 del 13 marzo 2021 con la Legge 61 del 6 maggio, con le modifiche apportate al testo originario da parte di Camera e Senato durante l’iter di conversione in Legge.
Testo coordinato del Decreto-Legge 30 del 13 marzo 2021 (77,6 KiB, 453 hits)
Smart working per figli minori di 16 anni in DAD, in quarantena o con covid
Il genitore, lavoratore dipendente, con figlio convivente minore di anni 16, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, sempre che la tipologia di lavoro svolto lo consenta.
Il periodo corrisponde in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Congedo covid retribuito al 50% in alternativa allo smart working, ma fino ai 14 anni
Laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- della quarantena del figlio.
Il beneficio, si ricorda, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Retribuzione spettante
Per i periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, possono essere convertiti a domanda con diritto all’indennità e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.
Congedo covid senza retribuzione per i figli fra 14 e 16 anni
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza:
- corresponsione di retribuzione o indennità;
- riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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