Sicurezza sul lavoro, novità sugli obblighi di formazione, l’INL ha recepito le disposizioni introdotte dal Dl 146/2021 in tema di obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro rientra tra i nuovi destinatari degli obblighi formativi: quest’ultimo, infatti, insieme ai dirigenti ed ai preposti, ha l’obbligo di ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Sul punto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, deve adottare uno specifico accordo entro il 30 giugno 2022. In tale accordo, bisogna garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi.
Pertanto, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.
Sicurezza sul lavoro, novità sugli obblighi di formazione
Ma vediamo più in dettaglio quali sono le ultime novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 – conv. da L. n. 215/2021 – recante obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro) esplicitate dall’INL con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022.
Circolare INL numero 2 del 16/02/2022 (275,3 KiB, 272 hits)
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Dirigenti e preposti: i nuovi obblighi di formazione
La nuova disposizione prevede – anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti – una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, viene stabilito che le relative attività formative devono essere:
- svolte interamente con modalità in presenza;
- ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Attenzione però: la sostituzione della disposizione che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti, non fa venire meno l’obbligo formativo a loro carico.
Quindi, in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.
Formazione: requisiti di adeguatezza e specificità
In merito ai requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, l’INL specifica che attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
Ciò significa che anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza.
Formazione obbligatoria: no alla prescrizione
Altro fattore importante specificato dall’INL è il provvedimento di prescrizione.
In pratica, i nuovi obblighi in capo ai soggetti su menzionati, non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione.
Obblighi di addestramento: cosa cambia
In tema di obblighi di addestramento, il legislatore ha inteso specificare che esso consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, ecc. Tali interventi devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato, per le attività svolte dal 21 dicembre 2021.
Attenzione però: la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. A nulla rileva, ai fini sanzionatori, il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.