La Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, ha rilasciato un nuovo interessante interpello in merito ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning.
Si tratta dell’interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro numero 7 del 21 settembre 2018; la commissione ha fornito il proprio parere in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Soggetti formatori per corsi in modalità e-learning
In particolare l’istante chiede di conoscere il parere del Ministero tenendo conto che:
- Il T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e l’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 indicano che la formazione per i lavoratori è obbligatoria e il datore di lavoro stesso può organizzare corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning;
- l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativamente alla durata e ai contenuti minimi dei corsi per Rspp e Aspp, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori di aziende a basso rischio (allegato II dello stesso accordo);
- il citato Allegato II nel punto A sui “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” dice: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione
dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”. - poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori; contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro….
L’interpellante chiede quindi di conoscere il parere della commissione circa la corretta applicazione delle disposizioni dell’Allegato II nel punto in cui recita testualmente
esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità e-learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo…
Soggetti formatori per corsi in modalità e-learning, la risposta del Ministero
La Commissione ritiene quindi che i soggetti formatori, sulla base dell’accordo del 7 luglio del 2016, siano quelli individuati al punto 2 dell’allegato A. Pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti
possono erogare la formazione in modalità e-learning.
Leggi anche: Rivalutazione delle sanzioni in tema di sicurezza sul lavoro, indicazioni
Interpello n. 7/ 2018 – Commissione Salute e Sicurezza presso sul Lavoro Ministero del Lavoro
Infine alleghiamo l’interpello in oggetto per una sua completa lettura.
Interpello n. 7/ 2018 - Salute e Sicurezza sul Lavoro (332,5 KiB, 641 hits)