La Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 7 del 21 novembre 2024, sulla formazione dei lavoratori e, in particolare, quella dei preposti.
La questione sollevata dalla Camera di commercio di Modena riguarda la cadenza dell’aggiornamento formativo per i preposti: deve avvenire ogni due anni, come stabilito dalla legge 215/2021, o ogni cinque anni, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011? La risposta del Ministero è stata articolata, richiamando il contesto normativo e fornendo un’interpretazione chiara delle disposizioni attualmente in vigore. Sullo stesso argomento la commissione aveva già risposto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri con interpello 6/2024.
La risposta del Ministero del Lavoro
Per affrontare il quesito, il Ministero ha innanzitutto richiamato le disposizioni dell’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008, che definisce i requisiti formativi per lavoratori, dirigenti e preposti. Tale articolo, modificato dalla legge 215/2021, introduce l’obbligo di un aggiornamento formativo per i preposti con cadenza almeno biennale e svolto esclusivamente in presenza. Questa disposizione, contenuta al comma 7-ter, ha però bisogno di essere coordinata con l’Accordo Stato-Regioni, che costituisce la fonte normativa di dettaglio per la durata e i contenuti della formazione.
Il Ministero ha evidenziato che, ad oggi, l’Accordo del 21 dicembre 2011, il quale stabilisce per i preposti un aggiornamento quinquennale della durata minima di sei ore, è ancora vigente. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008 prevede che le novità introdotte dal comma 7-ter siano subordinate all’adozione di un nuovo Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, il cui termine era stato fissato al 30 giugno 2022. Tuttavia, tale Accordo non è stato ancora emanato, lasciando in vigore le disposizioni del 2011.
Rinnovo della formazione del preposto
La Commissione per gli interpelli ha quindi ribadito che, fino all’adozione del nuovo Accordo, i preposti devono seguire l’aggiornamento formativo con cadenza quinquennale, come previsto dall’Accordo del 2011. Questo è conforme anche alla circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che specifica come le modifiche introdotte dalla legge 215/2021 non possano essere applicate fino alla revisione dell’Accordo stesso.
In particolare, la Commissione ha sottolineato che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo, le modalità di aggiornamento biennale non costituiscono un obbligo giuridico immediato per le aziende. Di conseguenza, i preposti devono continuare a rispettare le regole dell’Accordo vigente, che garantisce comunque una formazione adeguata e specifica in relazione ai compiti di tutela della sicurezza.
Implicazioni per le aziende e i preposti
L’Interpello n. 7/2024 conferma un principio di continuità normativa in un contesto in cui l’adeguamento delle regole deve seguire un percorso definito. Tuttavia, la situazione evidenzia un limite del sistema normativo: la mancata adozione di un nuovo Accordo Stato-Regioni, nonostante il termine fosse stato fissato oltre due anni fa, sta creando incertezza tra i datori di lavoro, i formatori e gli stessi preposti.
Le aziende devono quindi attenersi all’Accordo del 2011 per pianificare la formazione dei preposti, evitando il rischio di non conformità. Allo stesso tempo, è auspicabile che la Conferenza Stato-Regioni intervenga al più presto per armonizzare le disposizioni legislative con un nuovo Accordo che rifletta le esigenze attuali del mondo del lavoro.
Conclusione
L’Interpello n. 7/2024 ha fornito un chiarimento importante, ma il tema dell’aggiornamento formativo dei preposti resta un esempio di come il quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro possa risultare complesso e talvolta incoerente. La formazione biennale prevista dalla legge 215/2021 rappresenta un passo avanti verso una maggiore attenzione alla prevenzione dei rischi, ma la sua effettiva applicazione dipende dall’emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni.
Fino ad allora, le aziende e i preposti devono fare riferimento all’Accordo del 2011, assicurandosi di rispettare i requisiti formativi attualmente in vigore. Una maggiore chiarezza normativa non solo ridurrebbe l’incertezza interpretativa, ma rafforzerebbe anche l’efficacia delle misure di prevenzione, contribuendo a garantire una sicurezza reale e tangibile per tutti i lavoratori.
Allegati
Ministero del Lavoro, interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 (331,1 KiB, 298 hits)
Ministero del Lavoro, interpello n. 7 del 21 novembre 2024 (329,4 KiB, 257 hits)