Con la Circolare numero 17 del 29 gennaio 2015 l’INPS fornisce le prime istruzioni in merito ai nuovi sgravi contributivi triennali introdotti dalla Legge di Stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato.
La Legge di Stabilità 2015 al fine di promuovere le forme di occupazione stabile ha introdotto il cosiddetto esonero contributivo triennale, ovvero l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazioni alle nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.
Questo beneficio si applica quindi a tutti i datori di lavoro privati e in alcuni casi anche ai datori di lavoro agricoli. Quindi l’INPS sottolinea che ai fini del diritto all’esonero, non assume rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.
L’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre l’esonero non spetta se il lavoratore era assunto a tempo indeterminato nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
L’esonero contributivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.
L’INPS sottolinea però che lo sgravio può essere richiesto solo per le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Quindi si tratta al momento di una norma transitoria valida per il 2015, non è quindi una norma strutturale e dovrà quindi essere replicata o prorogata per i prossimi anni.
Vi sarà un’ulteriore circolare dell’INPS che conterrà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto.
Rapporti di lavoro incentivati.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro a chiamata o intermittente.
Spetta inoltre anche nel Job Sharing a patto che ambedue i soggetti abbiano i requisiti, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e infine è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
L’esonero contributivo in oggetto non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni previste sia dalla L. 92/2012 (Legge Fornero), che valgono in generale per le assunzioni agevolate, sia per condizioni specifiche previste dalla Legge di Stabilità 2015 ed infine rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria.
Quindi l’esonero contributivo non spetta, in base ai principi indicati dalla L. 92/2012, se:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza;
- il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge;
L’esonero contributivo non spetta, in base alle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, se:
- l’azienda non è in regola con l’INPS (cd. DURC interno irregolare);
- l’azienda non rispetta il CCNL nazionale nonchè quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
Infine in base ai vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2015 l’esonero non spetta se:
- il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, risulta occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (01/10/2014 – 31/12/2014), abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate;
- il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Stabilizzazione o trasformazione dei contratti a termine
L’INPS precisa che:
Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti, fino al 31/12/2014, dall’abrogato art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
L’INPS precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui alla 407/90 effettuate entro il 31/12/2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo fino alla naturale scadenza.
Per tutti gli altri dettagli vi lascio alla lettura completa della circolare che allego di seguito.
Circolare INPS numero 17 del 29-01-2015 (221,3 KiB, 1.436 hits)
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