Rimangono a disposizione ancora pochi giorni per richiedere gli sgravi contributivi spettanti alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà prima del 30 novembre 2018, o comunque nel corso del secondo semestre 2017. Questi ultimi, infatti, possono presentare domanda di decontribuzione, fino al prossimo 10 dicembre 2018, esclusivamente a mezzo PEC agli indirizzi che trovate a fondo pagina.
In vista dell’imminente scadenza, vediamo nel dettaglio come presentare la domanda e godere degli sconti INPS per il 2018, ma prima vediamo in breve cos’è e come funziona il contratto di solidarietà.
Che cos’è il contratto di solidarietà?
Il contratto di solidarietà, disciplinato dall’art. 21, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 148/2015, fa parte di una delle causali previste in caso di accesso alla CIGS. Questi contratti hanno lo scopo di salvaguardare l’occupazione ed evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale. A tal fine, i datori di lavoro ed i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale possono stipulare contratti di solidarietà interni, o “difensivi”, aventi ad oggetto una diminuzione dell’orario di lavoro.
Per accedere all’ammortizzatore sociale è necessaria la stipula di un contratto collettivo aziendale tra:
- l’impresa;
- e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali/unitarie (RSA o RSU).
Le parti hanno l’obbligo di individuare e quantificare, nel contratto, l’esubero di personale; al tal proposito, la riduzione media dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà (limite collettivo aziendale). Tale limite deve essere inteso quale media tra tutti i lavoratori interessati dalla solidarietà.
Oltre al predetto limite, vi è anche un tetto individuale da rispettarsi in via congiunta con il limite collettivo di cui sopra. Esso consiste nell’impossibilità per l’azienda di attribuire ad ogni singolo lavoratore una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Chi può accedere all’esonero contributivo per il 2018?
La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Inoltre è riconosciuta per l’intera durata del contratto di solidarietà.
La domanda ha ad oggetto:
- lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo;
- e per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile;
in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.
Da notare che in caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali non istruirà le istanze che non abbiano ottenuto positivo riscontro. Tali domande perderanno quindi definitivamente validità.
Sgravi contributivi contratti di solidarietà 2018, come fare domanda
I requisiti, le modalità e i termini perentori di presentazione delle istanze per l’accesso alla decontribuzione della solidarietà sono disciplinati dal Decreto Interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 del MLPS, di concerto con il MEF.
Con riferimento all’anno 2018, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che:
- al 30 novembre di quest’anno abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D.Lgs. n. 148/2015;
- nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2017.
L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, deve essere inviata via PEC ai seguenti indirizzi:
- sgravicds@pec.lavoro.gov.it
- e sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it
- per i datori di lavoro iscritti all’INPGI, l’istanza va inoltrata anche all’indirizzo contributi@inpgi.legalmail.it.
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