L’INPS ha rilasciato la circolare numero 91 del 3 agosto 2018 con la quale ha illustrato le modalità di richiesta degli sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita – lavoro previsti dal decreto interministeriale 12/09/2017.
Lo sgravio è previsto per i datori di lavoro che hanno stipulato contratti aziendali prevedendo misure per favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata dei lavoratori. In particolare lo sgravio spetta relativamente ai contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.
Domanda di sgravi contributivi per misure di conciliazione vita – lavoro
La domanda di sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita – lavoro vanno presentate dal datore di lavoro, o dagli intermediari abilitati e autorizzati. La richiesta va inviata telematicamente tramite apposita procedura telematica sul sito INPS dal 4 agosto 2018 ed entro e non oltre il 15 settembre 2018.
Il modulo di istanza on line denominato “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, è reperibile all’interno dell’area “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito www.inps.it.
Sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro
Il Decreto, come detto sopra, prevede sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro, che devono essere incluse nella contrattazione aziendale, o di secondo livello.
Il beneficio degli sgravi contributivi può essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati dal 1° novembr 2017 al 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto stesso.
Le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dovranno comunque essere innovative e migliorative rispetto ai CCNL di riferimento o dalle disposizioni vigenti.
A questa misura sono destinati circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, resi disponibili dal Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Quali sono misure di conciliazione vita – lavoro
Per poter accedere agli sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro il Decreto definisce le seguenti misure di conciliazione vita-lavoro da inserire nei contratti collettivi aziendali o di secondo livello.
A) Area di intervento genitorialità
- estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
- previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
- lavoro agile;
- flessibilità oraria in entrata e uscita;
- part-time;
- banca ore;
- cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale
- convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- convenzioni con strutture per servizi di cura;
- buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Conciliazione vita – lavoro, quanto spetta e come fare domanda
Il beneficio non potrà eccedere in ogni caso il limite del 5% della retribuzione imponibile ai fini INPS e sempre nei limiti delle risorse stanziate per il biennio 2017-2018.
Lo sgravio deve essere richiesto all’INPS con le modalità sopra indicate. La domanda da presentare in via telematica all’INPS, anche tramite intermediari abilitati, dovrà comunque contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
- la data di avvenuto deposito del contratto aziendale, effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell’Ispettorato territoriale del lavoro;
- dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto;
- per ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’INPS.
Le domande avranno scadenze diverse in base alla stipulazione del contratto aziendale:
- contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 la scadenza è il 15 novembre 2017;
- contratti depositati entro il 1° agosto 2018 la scadenza è il 15 settembre 2018.
Decreto interministeriale 12/09/2017
Per ulteriori approfondimenti vi infine rimandiamo alla lettura del Decreto che alleghiamo per completezza qui di seguito.
Decreto Misure di Conciliazione (3,0 MiB, 774 hits)
Circolare INPS numero 91 del 3 agosto 2018
Di seguito la circolare INPS con tutti i dettagli operativi sullo sgravio contributivo.
Circolare INPS numero 91 del 03-08-2018 (121,8 KiB, 511 hits)
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