Il Decreto Lavoro 2023 ha introdotto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2024, i soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Con la recente Circolare 111/2023 l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative sulla fruizione dello sgravio, riservandosi di rendere note, con successivo messaggio, le modalità di esposizione dell’agevolazione in parola nel flusso UniEmens.
Analizziamo la questione in dettaglio partendo da chi può beneficiare di questi sgravi e per quali assunzioni.
Quali datori di lavoro possono beneficiare degli sgravi contributivi
L’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 10 del D.L. numero 48/2023 spetta a beneficio di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi comprese le realtà del settore agricolo.
Ne consegue che sono escluse dall’area di applicazione dello sgravio le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, individuabile prendendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165.
Sono invece inclusi anche lavoratori autonomi e professionisti.
E’ opportuno aggiungere che, ai fini della legittima fruizione dello sgravio, i datori di lavoro sono tenuti ad inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL di cui all’articolo 5, del Decreto – legge numero 48/2023.
Come funziona lo sgravio contributivo
Lo sgravio previsto dal Decreto Lavoro 2023 spetta a fronte dell’assunzione dei soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time o part-time, anche mediante contratto di apprendistato, oltre che per le assunzioni a tempo determinato o stagionale (full-time o part-time).
L’esonero è riconosciuto altresì per le trasformazioni di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
Tanto le assunzioni quanto le trasformazioni devono obbligatoriamente decorrere dal 1° gennaio 2024.
Fattispecie contrattuali escluse
Considerata la ratio dell’agevolazione, rappresentata dalla volontà di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di lavoro e di inserimento sociale e professionale dei soggetti beneficiari di ADI / SFL, non rientra nell’ambito di applicazione della misura in parola “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, tenuto conto della peculiarità della specifica disciplina del rapporto di lavoro e delle eventuali cause di cessazione dello stesso” (Circolare Inps).
Parimenti, l’incentivo non spetta:
- Per i rapporti di lavoro intermittente;
- Nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.
A quanto ammonta il risparmio sui contributi previdenziali INPS
L’importo e la durata dello sgravio contributivo per le assunzioni di beneficiari di Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro dipendono dal tipo di assunzione, ovvero di rapporto di lavoro che si intende instaurare.
Assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) e apprendistato
In caso di:
- Assunzione con contratto a tempo indeterminato, full-time o part-time;
- Assunzione con contratto di apprendistato;
lo sgravio è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.
La soglia massima in parola, riferita al periodo di paga mensile è pertanto pari a 666,66 euro (8.000,00 / 12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66 / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.
Assunzione a tempo determinato o stagionale
A fronte dell’assunzione del beneficiario di ADI / SFL, effettuata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, full-time o part-time, lo sgravio spetta, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inal, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, corrispondente a 333,33 euro (4.000 / 12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33 / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.
Trasformazione del contratto a tempo indeterminato
Nelle ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato l’esonero in parola è riconosciuto nel limite di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero “fruiti ai sensi del comma 2” (articolo 10, comma 1, ultimo periodo, D.L. numero 48/2023).
Quanto anticipato determina, in caso di stabilizzazione del contratto a tempo indeterminato, la spettanza dell’esonero in misura pari al 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione. A tutto questo si aggiungono “i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50 per cento della contribuzione datoriale dovuta” (Circolare Inps).
In definitiva, il beneficio contributivo spetta complessivamente fino a un massimo di ventiquattro mesi, sebbene con un’entità differente:
- 50% della contribuzione a carico azienda, per un periodo massimo di dodici mesi, a fronte dell’assunzione a tempo determinato;
- 100% della contribuzione a carico azienda, per un periodo massimo di dodici mesi, a fronte della trasformazione a tempo indeterminato.
Esclusi i premi e i contributi Inail dallo sgravio contributivo
L’esonero contributivo, come chiarito dalla Circolare Inps numero 111/2023, non si estende ai premi e contributi dovuti all’Inail che, pertanto, sono dovuti in misura intera, eccezion fatta per la presenza di altre misure agevolative, diverse dallo sgravio in parola.
A quali condizioni spetta l’incentivo?
Il diritto alla fruizione dell’esonero in parola è subordinato a:
- Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. numero 150/2015;
- Rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- Rispetto dei presupposti specificamente previsti dal Decreto – legge numero 48/2023.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
A norma dell’articolo 10, comma 8, del D.L. Lavoro le agevolazioni per l’assunzione di beneficiari di ADI / SFL sono concesse in osservanza della disciplina in materia di aiuti “de minimis”, secondo quanto disposto dai regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore numero 1407 del 18 dicembre 2013 (regime generale), numero 1408 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e numero 717 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).
Per la concessione di tali aiuti “non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattamento sul funzionamento dell’Unione europea” (Circolare Inps).
Il Portale delle agevolazioni
Al fine di conoscere con l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’Inps la domanda di ammissione allo sgravio.
A tal proposito è possibile avvalersi del modulo di istanza online, reperibile su “inps.it”, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Il modulo in questione, tuttavia, non è ancora disponibile. L’Istituto comunicherà la messa a disposizione della piattaforma telematica con apposito messaggio.
Una volta ricevuta la domanda e conclusa l’attività istruttoria, l’Inps comunicherà al datore di lavoro l’importo riconosciuto che, pertanto, costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che lo stesso porterà a credito nel conteggio dei contributi dovuti all’Istituto con modello F24.
Istruzioni operative
Per quanto riguarda le istruzioni operative, riguardanti l’esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens (da trasmettere in via telematica all’Inps), l’Inps si riserva di fornirle con apposito messaggio.